Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 65 del 25/11/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 65 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPIGHETTO ROSA N. IL 05/08/1927
ESPOSITO CONCETTA N. IL 10/02/1963
avverso la sentenza n. 481/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
26/07/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
,
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 3QA2_
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che ha concluso per ..”2:0,4„,,,Lek,„<è„ co, 9-eLA
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Udito, p a parte civile, l’Avv
U s it i difensor Avv.

Data Udienza: 25/11/2014

RITENUTO IN FATI-0
1.

La Corte di Appello di Salerno, pronunciando nei confronti delle odierne

ricorrenti SPIGHETTO ROSA e ESPOSITO CONCETTA, con sentenza del
22.10.2013, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 18.5.2012, dal
Tribunale di Nocera Inferiore, appellata dal Procuratore Generale, disponeva la
demolizione dell’immobile abusivo.
Il Giudice di primo grado aveva dichiarato Spighetto Rosa e Esposito Concetta colpevoli dei reati previsti:

concorso tra loro, nelle rispettive qualità di proprietaria la prima e di committente delle opere la seconda, in zona “E7” (agricola razionalizzazione insediativa e
tutela delle risorse agricole) in assenza di permesso a costruire, realizzato le seguenti opere: deposito materiale di risulta proveniente da opere edili per una superficie di mq. 1700 circa; muro di cinta avente l’altezza superiore a ml. 1,00, in
violazione del regolamento edilizio, con all’interno del fondo attrezzature da cantiere, un banco da lavoro da carpenteria metallica, n. 21 gabbioni in ferro da
carpenteria, del tipo utilizzati per la realizzazione dei plinti in c.a., n. 18 staffe in
ferro con relative barre autofilettanti;
b) dagli artt. 64 e 71 DPR 380/01, per avere realizzato le opere, di cui sopra, senza la previa redazione di un progetto e senza la direzione di un tecnico
abilitato ed iscritto al relativo albo;
e) dagli artt. 65 e 72 DPR 380/01, per avere iniziato la costruzione delle
opere di cui sopra senza averne fatto previa denuncia allo sportello unico;
Fatti accertati in Angri il 26.07.2010.
Le imputate venivano condannate, con la concessione delle attenuanti generiche e del vincolo della continuazione, alla pena di mesi 1 di arresto ed €
10.000,00 di ammenda ciascuno, con pena sospesa.

2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a
mezzo del proprio difensore di fiducia, Spighetto Rosa e Esposito Concetta, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

a. nullità della sentenza ex art. 606 lett. e) e c) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione e violazione di legge e del diritto di difesa, in quanto emesso
senza motivare, in alcun modo, sui motivi di appello presentati dal difensore delle imputate in data 1.03.2013
Le ricorrenti deducono che la sentenza impugnata avrebbe tenuto conto soltanto dei motivi di appello del Procuratore Generale, omettendo qualsiasi valutazione dei motivi di appello presentati dalla difesa.

2

a) dagli artt. 110 cod. pen e 3, 10, 33, 44 lett. b) DPR 380/01 per avere, in

b. Nullità della sentenza ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione
all’art. 178 lett. c), 179 cod. proc. pen. e 111 c.6 Cost., per violazione di legge e
del diritto di difesa, in quanto veniva omessa la notifica del decreto di citazione
per l’appello al difensore di fiducia delle imputate.
Le ricorrenti lamentano l’omessa notifica al difensore di fiducia della citazione per il giudizio di appello, venendo meno in tal modo il diritto all’intervento
tramite la difesa tecnica delle imputate.

con tutte le conseguenze di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di appello sub a. è fondato e ciò impone l’annullamento della
sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per un nuovo giudizio di gravame.

2. Ed invero, come si evince dagli atti, cui questa Corte di legittimità ha
ritenuto di accedere in ragione del tipo di doglianza proposto, emerge che effettivamente in data 1.3.2013 veniva depositato presso il Tribunale di Nocera Inferiore atto di appello redatto in data 28.2.2013 a firma dell’avv. Antonio Tortora,
nell’interesse delle imputate Esposito Concetta e Spighetto Rosa.
Si tratta di un atto di gravame articolato, con il quale si chiedeva che la
Corte di Appello di Salerno, in riforma della sentenza n. 686/12 del GM del Tribunale di Nocera Inferiore volesse rinnovare l’istruttoria dibattimentale ex art.
603 cod. proc. pen. e all’esito pronunciare sentenza di assoluzione delle imputate.
Di quell’atto di appello, invece, che il difensore dichiara di avere proposto
a quella data in quanto la sentenza era stata notificata alle imputate il
30.1.2013, la sentenza appellata non dà alcun conto, indicando come appellante
il solo P.G. presso la Corte di Appello di Salerno che, effettivamente, in data
23.7.2012, aveva a sua volta interposto gravame.

3. Per completezza, va aggiunto, che era evidentemente fondato il motivo
di ricorso con cui si assumeva la mancata citazione del difensore delle imputate
per il giudizio di appello a seguito del ricorso proposto dal P.G.
Ciò in quanto l’atto di appello presentato il 1.3.2013 nell’interesse delle
imputate, che evidentemente non è mai stato visionato da alcuno, conteneva anche la nomina del nuovo difensore, Avv. Antonio Tortora, con revoca di ogni altra
nomina.

3

Chiedono, pertanto, l’accoglimento dei motivi e la riforma dell’atto imugnato

Il decreto di fissazione del processo di appello emesso dal Presidente della
Corte di Appello di Salerno il 4.4.2013 per il 22.10.2013 -come si evince dalle
copie delle cartoline di A.R. in atti- veniva notificato a mezzo posta ad entrambe
le imputate al loro domicilio di Via Madonna delle Grazie 120 di Angri (SA). E qui
le stesse ricevevano Spighetto Rosa la raccomandata 77946032274-8 a mani
proprie e Esposito Concetta la raccomandata 77946032275-9 a mani del marito.
L’avviso di fissazione dell’udienza di appello era ritualmente notificato anche all’avv. Pasquale Morra che, proprio in ragione dell’avvenuta comunicazione,

mandato (come dalle due distinte comunicazioni che le stesse gli avevano inviato
in data 3.10.2012). Ed effettivamente la circostanza che gli fosse subentrato dal
28.2.2013 l’avv. Tortora risultava ex actis dal 1.3.2013 e perciò la comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza di appello, emesso in data 4.4.2013, andava effettuata al nuovo difensore di fiducia.

P.Q.M.
Annulla la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli.
Così deciso in Roma il 25 novembre 2014
Il

sigliere estensore

in data 5.6.2013 comunicava alla Corte che le imputate gli avevano revocato il

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