Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 65 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 65 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CATANIA FILIPPO N. IL 15/12/1951
avverso l’ordinanza n. 12420/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 29/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
,
LOCATELLI;
t-CYV c1/4~4A:
lette/seetite le conclusioni del PG Dott.
o

Uditi difensor Avv.;

(-ft

Data Udienza: 17/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29.11.2012

il Magistrato di sorveglianza di

Palermo accoglieva parzialmente l’istanza di liberazione anticipata
presentata da Catania Filippo.
Avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza il condannato
personalmente propone ricorso per cassazione chiedendo a questa Corte
di verificare se l’ordinanza impugnata ” rientra nei parametri del diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte rileva che contro il medesimo provvedimento del Magistrato
di sorveglianza risulta proposta impugnazione, nella rituale forma
prevista dall’art.69 bis legge n.354 del 1975, mediante reclamo al
Tribunale di sorveglianza che lo ha rigettato con ordinanza del 31.1.2013.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con
condanna del ricorrente alle spese, mentre non si pronuncia condanna al
pagamento dell’ammenda per mancanza del necessario requisito
soggettivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 17.10.2013.

giurisprudenziale”.

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