Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6499 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6499 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GRECO ANNA N. IL 18/03/1960
avverso la sentenza n. 1112/2010 TRIBUNALE di TRAPANI, del
25/01/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 22/11/2012

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Trapani applicava a GRECO Anna, a norma degli artt.
444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di tentata estorsione, commesso tra 28 maggio e 5 luglio 2009.
Ha proposto appello l’imputata che deduce difetto di motivazione per non esser stato applicato il
disposto dell’art. 129 cod. proc. pen.; la Corte d’appello di Palermo ha qualificato l’appello come
ricorso ed ha trasmesso gli atti a questa Corte.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al contenuto degli
atti delle indagini preliminari ed in particolare alle intercettazioni telefoniche e ambientali ed alle
riprese video nonché a perquisizione e sequestri.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.500,004.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di C. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2012.

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