Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6498 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6498 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SCOLLO ROBERTO N. IL 17/11/1974
avverso la sentenza n. 14154/2006 CORTE APPELLO di TORINO, del
20/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SA VANI;

Data Udienza: 22/11/2012

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Torino ha confermato nei suoi confronti la sentenza emessa in data 14 febbraio 2006 dal locale Tribunale, appellata fra gli altri da SCOLLO
Roberto, dichiarato responsabile di più ipotesi di bancarotta fraudolenta, commesse fino al novembre 2000.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la prescrizione del delitto contestato in relazione al fallimento della soc. Artigiana del mobile, consumato il 14 ottobre 1998, prescrizione
che si sarebbe determinata il 14 aprile 2011.
Deduce inoltre violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta determinatezza del capo
di imputazione sub 3) nonché i medesimi vizi con riguardo alla dichiarata responsabilità per la
bancarotta della soc. Artigiana del mobile.
Manifestamente infondato il rilievo sulla prescrizione del reato relativo al fallimento “Artigiana
del mobile” il cui termine di prescrizione sarebbe effettivamente scaduto il 14 aprile 2011 se nel
corso del processo di merito non si fossero determinate sospensioni della prescrizione per un totale di giorni 339, tali da prorogarne la scadenza alla data del 18 marzo 2012, scadenza che non
ha potuto poi determinare l’estinzione del reato per prescrizione, in quanto la proposizione di un
ricorso inammissibile come il presente, non potendo costituire un valido rapporto di impugnazione rende del tutto privi di rilievo eventi estintivi verificatisi in epoca successiva alla pronuncia
del provvedimento inammissibilmente impugnato.
Osserva poi il Collegio che le censure prospettate in relazione al merito sono manifestamente infondate e generiche, essendo formulate in modo stereotipato, senza alcuna considerazione degli
elementi evidenziati e degli argomenti spesi nella sentenza impugnata, che aveva rilevato la puntuale indicazione del comportamento ascritto al prevenuto e il valore del compendio oggetto di
distrazione, nonché le modalità operative della cessione di cui al capo 3) e le modalità della sua
personale partecipazione a una tale operazione rimasta anche contabilmente sotto traccia.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di C. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2012.

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