Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6497 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6497 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LIBERATORE CESARE PASQUALE N. IL 17/05/1943
avverso l’ordinanza n. 212/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
08/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 22/11/2012

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, atteso che la situazione rappresentata nel
ricorso non rientra in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 34 c.p.p., come già
correttamente osservato nell’impugnata ordinanza, sulla scorta anche del richiamo
(del tutto ignorato nell’atto di gravame) a quanto affermato da Cass. I, 23 gennaio —
12 febbraio 2008 n. 6621, Monini, RV 239367, secondo cui: L’istituto
dell’incompatibilita’ opera solo nell’ambito del giudizio di cognizione, sicche’ non
e’ ipotizzabile la ricusazione del giudice dell’esecuzione, posto che la
competenza di quest’ultimo deriva inderogabilmente dalla sua identificazione con
il giudice della fase cognitiva e che, nell’ambito di detta competenza, non
puo’ sussistere alcuna divaricazione fra l’intervenuto giudicato e l’oggetto della
deliberazione da adottarsi in executivis.”;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata ordinanza la corte d’appello di L’Aquila dichiarò
inammissibile, per manieta iandatezza, la dichiarazione di ricusazione avanzata
da LIBERATORE Cesarei confronti dei magistrati Catelli Luigi e De Matteis
Carla, componenti del collegio chiamato a deliberare, in camera di consiglio, sulla
richiesta, avanzata dal pubblico ministero, di revoca dell’indulto di cui il Liberatore
aveva beneficiato in relazione alle pene inflittegli con sentenze del 21 gennaio 2000 3
del 5 novembre 2009, per effetto di una successiva condanna pronunciata con
sentenza del 10 dicembre 2010;
– che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’interessato, sostenendo che sarebbe stata da riconoscere, ai sensi dell’art. 34
c.p.p., la fondatezza della dichiarazione di ricusazione dal momento che i due
magistrati sunnominati avevano fatto parte del collegio giudicante dal quale era stata
emessa la sentenza di condanna posta a base della richiesta di revoca dell’indulto e
che in detta sentenza, redatta proprio dal dott. Catelli, si sosteneva che,
contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, il reato addebitato all’imputato era stato
commesso, almeno in parte, in epoca successiva al 31 luglio 2006, data di entrata in
vigore della legge n. 241/2006, con la quale era stata disposta la concessione
dell’indulto e dalla quale, quindi, decorreva il termine di cinque anni entro il quale la
commissione di un nuovo delitto avrebbe dato luogo alla revoca del beneficio;

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