Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6495 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6495 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

ORDINANZA

• sul ricorso proposto da:
CAROLI LUIGI N. IL 18/07/1991
avverso la sentenza n. 760/2013 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del
11/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Data Udienza: 06/11/2013

Ritenuto in fatto.

Considerato in diritto.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non solo perché sostanzialmente diretto a
rimettere in discussione i termini dell’ accordo finalizzato all’applicazione della pena
oggetto di patteggiamento (ciò che, come ripetutamente ha affermato questa Corte, non è
consentito a nessuna delle parti, salvo i casi di palese violazione di legge), ma anche per la
sua manifesta infondatezza.
1) Certamente inammissibile è il motivo concernente il tema della responsabilità e la
verifica, da parte del giudicante, della sussistenza di elementi che imponessero il
proscioglimento dell’imputato. Invero, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, il
giudice, nell’applicare la pena concordata, ha preso e dato atto del fatto che le emergenze
processuali evidenziavano l’assenza dei presupposti per pervenire ad una sentenza di
proscioglimento. Il ricorso, peraltro, si presenta anche generico, poiché, in concreto, tali
presupposti non sono neanche indicati.
Il ricorrente, d’altra parte, non considera, nel formulare le sue censure, che al giudice,
nell’ipotesi di pena concordata tra le parti, non spettano particolari obblighi motivazionali o
di approfondimento dei fatti contestati, sostanzialmente ammessi dall’imputato che ha
chiesto di patteggiare la pena, bensì solo di accertare, oltre che la corretta qualificazione degli
stessi e la congruità della pena concordata, l’eventuale presenza di cause di non punibilità
che impongano l’immediata relativa declaratoria, ex art. 129 c.p.p.
Compito al quale ha regolarmente atteso quel giudice.
2) Ugualmente inammissibile è il motivo di ricorso concernente la mancata concessione
dell’attenuante sopra indicata. Ciò, sia perché, essendo rimasta estranea al patto,
legittimamente il giudice del merito non l’ha presa in considerazione, sia perché la non
trascurabile quantità dello stupefacente oggetto di sequestro e la pluralità delle condotte di
cessione, chiaramente precludono qualsiasi possibilità di riconoscimento della stessa.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa
delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.

Con sentenza dell’ 11 marzo 2013, il Gup del Tribunale di Brindisi ha applicato a Caroli
Luigi, ex art. 444 c.p.p., riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la
continuazione e con la diminuente del rito, la pena di due anni, dieci mesi di reclusione e
12.200,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen., 73 del dpr n. 309/90, per
avere detenuto e ripetutamente ceduto sostanza stupefacente de tipo marijuana.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che deduce vizio di motivazione
della sentenza impugnata con riguardo alla mancata valutazione, da parte del giudice, della
sussistenza delle condizioni per pervenire ad una sentenza di proscioglimento, ovvero per
riconoscere la sussistenza dell’attenuante di cui al 5° comma dell’art. 73 del richiamato dpr.

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