Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6494 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6494 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CRETU IVAN N. IL 16/04/1984
avverso la sentenza n. 3475/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
28/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SA VANI;

Data Udienza: 22/11/2012

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Brescia, ridotta la pena, ha confermato nel resto
la sentenza emessa in data 10 maggio 2011 dal locale Tribunale, appellata da CRETU Ivan, dichiarato responsabile dei reati di falso in documento di identità valido per l’espatrio, di falso in
patente di guida e di guida senza patente, commessi il 22 aprile 2009.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
sulla responsabilità per non esser stata ritenuta la grossolanità del falso.
Osserva il Collegio che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto — oltre a presentarsi come
motivo nuovo perché in sede di appello si era contestato il ricorrere della falsità — manifestamente infondato, atteso che i giudici del merito hanno dato atto che la falsità è stata accertata attraverso indagini di natura tecnica e l’essere apparsa tale a persone, come gli operatori della polizia
giudiziaria, che sono adusi a tali controlli e sono preparati per riconoscere la falsità, non è circostanza dimostrativa dell’inidoneità del falso a trarre in errore chiunque altro possa venire in contatto con uno di quei documenti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2012.

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