Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6492 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6492 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FEDULLO ANTONIETTA N. IL 21/10/1975
2) FEDULLO CARMEN N. IL 05/07/1978
avverso la sentenza n. 19/2008 TRIBUNALE di VALLO DELLA
LUCANIA, del 05/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 22/11/2012

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Vallo della Lucania, giudice d’appello, ha confermato
la sentenza emessa in data 11 aprile 2008 dal Giudice di pace di Pisciotta, appellata da FEDULLO Antonietta e FEDULLO Carmen, dichiarate responsabili dei delitti di lesioni, danneggiamento minacce e ingiuria, commessi il 19 giugno 2003.
Propongono ricorso per cassazione le imputate deducendo vizio di motivazione per mancata assunzione di un teste e violazione di legge sulla competenza per materia che ritengono spettasse in
primo grado del Tribunale e non al Giudice di pace a cagione delle aggravanti generiche contestate.
Osserva il Collegio che IP ricorsè4 inammissibilè in quanto del tutto generico, le censure essendo
formulate in modo stereotipato, senza alcuna considerazione degli elementi evidenziati e degli
argomenti spesi nella sentenza impugnata: nulla si dice invero circa la rilevanza del teste asseritamente pretermesso; non sono indicati gli elementi di fatto che giustificherebbero la valutazione
di contestazione di aggravanti per i delitti giudicati dal Giudice di pace.
L’assenza quindi di un collegamento concreto con la motivazione impedisce di ritenere rispettati
i requisiti di forma e di contenuto minimo voluti per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e non può invocare una mera rilettura dei fatti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna dkicorrentii
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibilìiè ricors4 e condanna .L.ricorrent 1 pagamento delle spese processuali ed al versamento di C. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2012.

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