Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6492 del 09/12/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6492 Anno 2016
Presidente:
Relatore: GORJAN SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI FRONZO MARIO N. IL 01/01/1969
avverso la sentenza n. 12501/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
26/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO GORJAN
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. —

Data Udienza: 09/12/2015

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Luigi
Orsi
che ha concluso per l’inammissibilità.

Udito il difensore dell’imputato avv. Maurizio Capasso

l’accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

La Corte d’Appello di Roma con la decisione impugnata del
26.5 – 3.7.2014 ha confermato la sentenza di condanna
emessa a carico del Di Fronzo per il delitto di furto in
abitazione tentato e contravvenzione ex lege 110/75 alla
pena di mesi otto e giorni venti di reclusione ed C
220,00 di multa.
Difatti il 4.10.2013 l’imputato era stato arrestato in
flagranza di reato mentre,dopo aver rotto un vetro della
finestra del soggiorno, s’era introdotto nella casa di
Luisa Barretta in Sperlonga al fine di furto, portando
con sé un cacciavite.
Il Giudice del Tribunale di Latina riteneva il Di Fronzo
responsabile dei reati ascritti e lo condannava,tenuto
conto dei suoi precedenti,alla pena della reclusione per
mesi otto e giorni venti ed C 220,00 di multa.
La Corte territoriale confermava integralmente la
sentenza appellata rilevando come corretto era stato il

del foro di Santa Maria Capua Vetere che ha concluso per

diniego dell’attenuate del danno risarcito ex art 62 n ° 6
cod. pen.,avendo l’imputato inviato la somma di E 100,00
alla parte offesa prima dell’apertura del dibattimento.
Ha interposto ricorso per cassazione il difensore
fiduciario dell’imputato rilevando violazione di legge in

poiché intervenuto a dibattimento in corso.
Difatti osserva la difesa come il ristoro, avvenuto
mediante invio per vaglia postale alla vittima della
somma di C 100,00, avvenne bensì dopo la presentazione
all’udienza per il giudizio direttissimo, ma a seguito
della concessione del termine a difesa prima della
dichiarazione d’apertura del dibattimento, quindi
tempestivamente.
All’odierna udienza pubblica compariva per il Di Fronzo
il difensore fiduciario che instava per l’accoglimento
del ricorso,mentre il P.G. ne chiedeva la declaratoria di
inammissibilità.

Ritenuto in diritto

Il ricorso de quo s’appalesa inammissibile.
Con unico motivo d’impugnazione viene rilevato vizio di
motivazione in quanto ritenuto,contrariamente alla
disposizione di legge ex art 62 n ° 6 cod. pen.,tardivo il
ristoro del danno e quindi non riconosciuta la pur
richiesta attenuante specifica.

ordine alla ritenuta non tempestività del risarcimento

In effetto l’imputato si limita a censurare,prima in sede
d’appello quindi avanti a questa Cote di legittimità, una
sola delle due, logicamente e giuridicamente, autonome
ragioni esposte dal Giudice di Latina per ritenere non
concedibile l’attenuante impetrata.

Di fatti,i1 primo Giudice,se in effetto opinò tardivo il
ristoro eseguito nelle more dell’apertura del
dibattimento, tuttavia contemporaneamente lo ritenne non
effettivamente satisfatorio del danno patito dalla parte
offesa.
L”imputato in fatto si limitò a spedire vaglia posta
alla Barretta con la somma di C 100,00 – ex se già assai
modesta

senza anche ottenere dalla parte offesa

quietanza con attestazione di piena soddisfazione.
Quindi il primo Giudice,nell’ambito della sua facoltà di
valutazione,ha ritenuto che la somma de quct non fosse
integralmente satisfatoria del danno materiale e morale
subito dalla Barretta in dipendenza del delitto commesso
ai suoi danni dal Di Fronzo.
L’imputato non ha specificatamente censurato detta
ulteriore,autonoma ed autosufficiente, motivazione posta
dal Giudice a fondamento del diniego lamentato.
Un tanto rende inammissibile il ricorso poiché censurata
una sola delle due,autonome ed autosufficienti, ragioni
poste alla base della statuizione del Giudice che si
impugna,poiché se anche fondata la censura tuttavia non

S1

può conseguire l’accoglimento del ricorso poiché la
statuizione impugnata retta da altra valida motivazione
immune da censura.
Dunque difetta interesse all’impugnazione – Cass. sez. 3
n ° 27119 dep. 30.6.2015 RV 264267 imp. Bertozzi – e

Alla declaratoria di inammissibilità segue, ex 616 cod.
proc. pen.,la condanna del Di Fronzo al pagamento delle
spese processuali nonché al versamento della sanzione
pecuniaria di C 1.000,00 a favore della Cassa delle
Ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 9 dicembre 2015.

consegue l’inammissibilità del ricorso.

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