Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6492 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6492 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOY DIA N. IL 10/05/1987
avverso la sentenza n. 23498/2012 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
05/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Data Udienza: 06/11/2013

Ritenuto in fatto.
Con sentenza del 5 marzo 2013, il Gup del Tribunale di Torino, sull’accordo delle parti, ex
art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Boy Dia -imputato del delitto di cui agli artt. 81 cpv,
110 cod. pen., 73 co. 1 d.p.r. n. 309/90-, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con
giudizio di equivalenza sulla recidiva contestata, con la continuazione e con la diminuente
del rito, la pena di un anno, due mesi di reclusione e 3.300,00 euro di multa.
Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato, che deduce il vizio di
motivazione della sentenza impugnata.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non solo perché tende a rimettere in
discussione i termini dell’accordo finalizzato all’applicazione della pena oggetto del
patteggiamento (ciò che, come ripetutamente ha affermato questa Corte, non è consentito a
nessuna delle parti, salvo i casi di palese violazione di legge), ma anche perché non tiene
alcun conto del fatto che al giudice del merito, nell’ipotesi di pena concordata tra le parti, non
spettano particolari obblighi motivazionali o di approfondimento dei fatti contestati,
sostanzialmente ammessi dall’imputato che ha chiesto di patteggiare la pena, bensì solo di
accertare, oltre che la corretta qualificazione dei fatti e la congruità della pena concordata,
l’eventuale presenza di cause di non punibilità che impongano l’immediata relativa
declaratoria, ex art. 129 c.p.p.
Compito al quale ha regolarmente atteso quel giudice.
Il ricorrente, d’altra parte, lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata, a suo
giudizio assente, in maniera del tutto generica, posto che non indica su quali punti il giudice
avrebbe omesso di motivare.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.

Considerato in diritto.

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