Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6491 del 09/12/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6491 Anno 2016
Presidente:
Relatore: GORJAN SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARMOSINI ALESSANDRO N. IL 15/04/1972
avverso la sentenza n. 10852/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO GORJAN
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per —-

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 09/12/2015

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Luigi
Orsi
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per
prescrizione.

Iacovoni del foro di Roma che ha concluso riportandosi ai
motivi ed associandosi alla richiesta della Procura
Generale.
Ritenuto in fatto

La Corte d’Appello di Roma con la decisione impugnata del
6 – 14.5.2014 ha confermato la sentenza di condanna
emessa a carico del Carmosini per il delitto di minaccia
grave, poiché compiuta con l’ausilio di pistola
giocattolo, alla pena di mesi uno di reclusione.
Difatti il 2.7.2007 l’imputato,puntando una pistola
giocattolo verso Franco Ferretti minacciava di morte lui
e la sua famiglia.
Il Giudice del Tribunale di Roma riteneva il Carmosini
responsabile del delitto ascritto e lo condannava,tenuto
conto dei suoi precedenti,alla pena della reclusione per
mesi uno.
La Corte territoriale confermava integralmente la
sentenza appellata, rilevando come la minaccia era
effettivamente da considerare grave stante l’uso di arma,
ex art 5 u. c legge 110/1975,e non potevano esser

Udito il difensore dell’imputato avv. Claudio Cesare

concesse all’imputato le attenuanti ex art 62 bis cod.
pen.,avuti presente i considerati precedenti,anche
specifici, del Carmosini.
Ha interposto ricorso per cassazione il difensore
fiduciario dell’imputato,rilevando violazione di legge in

proc. en. poiché il decreto di citazione a giudizio,
avanti la Corte romana, non già, era stato notificato
presso il domicilio dichiarato dal Carmosini,bensì la
notifica era stata effettuata,ex art 161 co 4 codice di
rito, pur non ricorrendone le condizioni giustificative.
Osservava difatti il ricorrente come il Carmosini avesse
provveduto regolarmente a dichiarare domicilio presso la
sua abitazione e d’aver solamente rifiutato di ricevere
la notifica della citazione di prime cure,senza però mai
rendersi irreperibile ovvero revocare la dichiarazione
fatta.
Di conseguenza,poiché la citazione a giudizio avanti la
Corte romana,venne effettuata,ex art 161 co 4 cod. proc.
pen.,senza aver prima tentata la notifica preso il
domicilio dichiarato e mai revocato, era nulla e leso il
diritto fondamentale dell’imputato a presenziare al
dibattimento.
All’odierna udienza pubblica compariva per il Carmosini
il difensore fiduciario che si richiamava al ricorso,

ordine a nullità assoluta ex art 178 lett. C) e 179 cod.

mentre il P.G. rilevava l’estinzione del reato per
prescrizione e concludeva di conseguenza.

Ritenuto in diritto

Il ricorso de quo s’appalesa inammissibile.

derivante dall’omessa rituale evocazione nel giudizio
d’appello dell’imputato per vizio di notifica allo stesso
del decreto di citazione.
Di fatti, siccome il decreto di citazione a giudizio di
prime cure era stato rifiutato dal Carmosini e così
notificato ex art 161 co 4 cod. proc. pen. al difensore
fiduciario,anche la Corte d’appello romana provvide
direttamente a tale tipo di notifica all’imputato,senza
prima tentare la notifica presso il domicilio dichiarato
e mai revocato.
E’ ben vero che questa Corte suprema insegna come il
rifiuto di ricevere notifica presso il domicilio
dichiarato non implica sua revoca ovvero autorizza in
futuro alla notifica mediante consegna al difensore senza
prima nuovamente tentare la notifica al domicilio mai
revocato – Cass. Sez 5 n° 13230 dep. 17.11.1999 imp.
Remorini RV 214975 -.
Tuttavia è anche insegnamento che – Cass. Sez. 4 n° 40066
dep. 5.10.2015 RV 264505 imp. Bellucci, Cass. SU n° 119
dep. 7.1.2007 RV 229540 imp. Palumbo, Cass. Sez. 6 n°

Con unico motivo d’impugnazione viene rilevata la nullità

1742 dep. 6.1.2014 RV 258131 imp. Mbengue – la notifica,
seppur viziata, effettuata al difensore fiduciario
comporta nullità a carattere intermedio,sicché era
specifico onere della parte sollevare la questione avanti
la Corte romana,altrimenti il vizio rimane sanato per

Difatti,nella specie, stante il rapporto fiduciario tra
imputato e difensore appare certo che quest’ultimo abbia
avuta notizia dell’udienza fissata avanti il Giudice
d’appello.
Indirizzo giurisprudenziale consolidato nel tempo in
quanto il vizio di notifica comporta nullità assoluta ed
insanabile,ex art 179 cod. proc. pen., solamente quando
non concorre situazione fattuale che lumeggia con
certezza che comunque la notifica ha raggiunto il suo
scopo.
Nella specie come detto la notifica viziata fu eseguita
mediante diretta consegna al difensore fiduciario
dell’atto diretto al suo difeso ed, all’udienza fissata
avanti alla Corte territoriale per il dibattimento,alcuna
eccezione fu sollevata dal difensore.
Quindi,stante che l’insegnamento di legittimità circa la
qualificazione del vizio di specie, siccome a regime
intermedio e sanabile, appare risalente,i1 ricorso va
dichiarato inammissibile stante la sua manifesta
infondatezza.

raggiungimento dello scopo della notifica.

Un tanto esclude rilievo alla circostanza che,nelle more
del procedimento avanti questa Suprema Corte, sia
maturato il termine di prescrizione in relazione al
delitto contestato al Carmosini.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, ex 616 cod.

spese processuali in favore dell’Erario,nonché al
versamento della sanzione pecuniaria di € 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 9 dicembre 2015.

pro. pen.,la condanna del Carmosini al pagamento delle

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