Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6490 del 24/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 6490 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VINOTTI DANIELE N. IL 15/09/1960
VINOTTI MICHEL N. IL 28/04/1989
MALATESTA LOTUS N. IL 17/08/1980
avverso la sentenza n. 1144/2014 CORTE APPELLO di ANCONA, del
14/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA FIDANZIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, PAvv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 24/11/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Francesco Salzano ha concluso per
il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14.10.2014 la Corte d’Appello di Ancona ha confermato la sentenza di
primo grado con cui Vinotti Daniele, Vinotti Michel e Malatesta Loris sono stati condannati alla
pena di giustizia per furto aggravato di denaro ed altre utilità custodite all’interno di

Con atto apparentemente sottoscritto personalmente – con firma non autenticata a norma
dell’art. 583 comma 3 0 c.p.p. – hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati affidandolo,
quanto a Vinotti Daniele e Vinotti Michel a due motivi, e Malatesta Loris a tre motivi.
2.1 Con il primo motivo gli apparenti Vinotti Daniele e Vinotti Michele, con atti separati ma
di identico contenuto, deducono l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di
inutilizzabilità e contraddittorietà della motivazione, evidenziando la contraddittorietà della
ricostruzione dei fatti operati dagli agenti di P.G nei verbali di perquisizione rispetto a quanto
dichiarato dagli stessi all’udienza d convalida d’arresto.
2.2 Con il secondo motivo gli stessi ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche e dell’attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.. Ritengono che la pena irrogata sia
eccessiva al cospetto della tenuità del fatto commesso e ne invocano la riduzione.
2.3. Con il primo motivo l’apparente Malatesta Loris ha dedotto la manifesta illogicità della
motivazione nonché l’erronea valutazione delle prove e dei fatti processuali.
Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata non ha colmato le evidenti lacune
argomentative evidenziate nell’atto di appello riguardanti l’accertamento della sua penale
responsabilità, con particolare riferimento alla sottrazione del danaro, limitandosi ad un
richiamo per relationem alla sentenza di primo grado.
Si duole inoltre della mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. a
fronte dell’omessa quantificazione dell’ulteriore danno che la persona offesa avrebbe patito per
effetto del danneggiamento dell’autovettura.
Infine, lamenta che il giudizio di penale responsabilità sia stato fondato sulle dichiarazioni
del teste Papa Fhe non è stato in grado di ricostruire la dinamica dei fatti allo stesso contestati.
2.4. Con il secondo motivo viene dedotta l’inosservanza della legge penale con riferimento
alle norme di cui alla L n. 67/2014 che ha introdotto la sospensione del processo per messa
alla prova di cui all’art. 168 bis c.p. 3.
Il ricorrente 6ita il precedente di una sezione di questa Corte che ha,PWaffrontato la
questione dell’applicabilità di tale istituto in quei processi che hanno superato la fase
processuale entro cui può essere a pena di decadenza formulata la richiesta di messa alla
prova orientandosi per un’interpretazione estensiva della norma ai fatti pregressi ed ai
procedimenti pendenti.
2.5. Con il terzo motivo il ricorrente invoca l’applicazione a suo favore della causa di
esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto a norma dell’art. 131 bis c.p..
2

un’autovettura previa effrazione della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
• A v-P
1. IirricorsT
Dall’esame dei ricorsi per cassazione presenti nel fascicolo non vi è prova che gli stessi
siano stati sottoscritti dai signori Vidotti Daniele, Vidotti Michael e Malatesta Loris, essendo
questi atti privi dell’autenticazione della firma.
Non essendo, infatti, tali ricorsi stati redatti per il tramite di un difensore o depositati
innanzi ad un cancelliere che abbia identificato i sottoscrittori – la trasmissione è avvenuta
per posta – non è dato sapere chi siano i soggetti che hanno presentato il ricorso.

parte e direttamente presentato alla competente cancelleria, non necessita, per la sua
ammissibilità, dell’autenticazione della relativa sottoscrizione, a diverse conclusioni si deve
pervenire in caso di spedizione dell’atto per posta ovvero per telegramma che richiede, ai
sensi dell’art. 583, comma terzo, cod. proc. pen., l’autenticazione della sottoscrizione da
parte del notaio, di altra persona autorizzata o del difensore. (Sez. 2, n. 29162 del
09/04/2013 – dep. 09/07/2013, Gorgoni e altro, Rv. 256061).
Alla declaratoria di inammissibilità non consegue, come avviene normalmente,

la

condanna di Vidotti Daniele, Vidotti Michael e Malatesta Loris al pagamento delle spese
processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende atteso che, in relazione a
quanto sopra illustrato, non essendo avvenuta l’identificazione dei soggetti sottoscrittori
dei ricorsi, non è possibile far gravare tali spese agli imputati.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2015
Il consigliere

sore

Il Presidente

A tal proposito, se è pur vero che l’atto di impugnazione sottoscritto personalmente dalla

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA