Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 649 del 25/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 649 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEN SALEM LOFTI N. IL 12/06/1984
avverso la sentenza n. 1898/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del OW302014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 25/11/2015

Fatto e diritto

BEN SALEM LOFTI ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella
di primo grado resa in esito a giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto colpevole del reato
di cui all’articolo 73, comma 5, del dpr n. 309 del 1990, pur negandogli le generiche,
stante il giudizio negativo di personalità e l’assenza di elementi positivamente valutabili,
e ha così ribadito il trattamento sanzionatorio già applicato in primo grado, ritenuto

2014 della Corte costituzionale: mesi 8 di reclusione e euro 2000,00 di multa

Contesta il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.

La doglianza è assertiva e generica a fronte di una pena “legale”, rispetto alla disciplina
sanzionatoria prevista dall’articolo 73, comma 5, del dpr n. 309 del 1990, come da ultimo
modificato dal decreto legge n. 36 del 2014, convertito dalla legge n. 79 del 2014
[reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da euro 1032 a euro 10.329], frutto di
una esauriente motivazione, che ha tenuto conto, secondo le indicazioni dell’articolo 133
c.p., soprattutto della personalità del reo, nei termini suindicati.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2015

Il Consigliere estensore

satisfattivo anche alla luce del quadro normativo conseguente alla sentenza n. 32 del

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