Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 649 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 649 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Nastasi Francesco, nato a Gela il 15/05/1972

avverso la sentenza del 23/04/2012 della Corte d’Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele
Mazzotta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Milano, Sezione distaccata di Legnano, del 15/02/2011, veniva confermata
l’affermazione di responsabilità di Francesco Nastasi per il reato di cui all’art. 612
cod. pen., commesso in Busto Garolfo 1’11/07/2006 in danno di Nicola Spina
rivolgendogli minacce di morte e mostrandogli una pistola. La sentenza di primo
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Data Udienza: 12/11/2013

grado veniva riformata con l’assoluzione del Nastasi dall’ulteriore imputazione di
illegale detenzione di arma idonea all’uso, e con la conseguente rideterminazione
della pena in mesi due di reclusione.
L’imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sulla sussistenza del reato, il ricorrente deduce violazione di legge nella
ritenuta rilevanza penale di una minaccia espressa in forma condizionata, in
quanto diretta ad evitare che lo Spina intraprendesse ulteriori azioni aggressive
nei confronti della sorella dell’imputato, nell’abitazione della quale si era

questo contesto del dolo e della effettiva intimidazione della persona offesa.
Lamenta altresì mancanza di motivazione sulle contraddizioni fra la persona
offesa e i testimoni in ordine all’esibizione della pistola da parte dell’imputato, e
comunque illogicità della conclusione per la quale tale esibizione, nella situazione
descritta, avrebbe assunto il significato della minaccia di effettivo uso dell’arma.
2.

Sul diniego dell’attenuante della provocazione, il ricorrente deduce

illogicità della ritenuta irrilevanza a tale fine dell’essersi lo Spina
precedentemente introdotto nell’abitazione della sorella dell’imputato a seguito di
una lite già verificatasi fra la stessa e la moglie della persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso relativi alla sussistenza del reato sono inammissibili.
Manifestamente infondata è in primo luogo la censura di violazione di legge
nel riferimento alla figura della minaccia condizionata non punibile; la quale
ricorre solo allorché il soggetto attivo agisca non con l’intento non di limitare la
libertà morale della vittima, ma al solo scopo di prevenire un’azione illecita di
quest’ultimo, rappresentandogli quale reazione deriverebbe dalla prosecuzione
del suo comportamento (Sez. 5, n. 3186 del 04/03/1997, Galatei, Rv. 207811;
Sez. 5, n. 29390 del 04/05/2007, Montorsi, Rv. 237436), e prevede dunque fra i
suoi presupposti una condotta illecita del soggetto passivo, quale evidentemente
non può essere considerata nella specie la precedente visita dello Spina presso
l’abitazione della sorella dell’imputato, e comunque un rapporto di proporzione
fra la condotta illecita e la reazione prospettata, altrettanto evidentemente
insussistente nell’espressione di minacce di morte con esibizione di un’arma da
fuoco.
Tale manifesta infondatezza contraddistingue di conseguenza i rilievi del
ricorrente sull’assenza della dolosa prospettazione di un male ingiusto, fondati
sulle stesse considerazioni. Ed analogamente deve concludersi per la lamentata
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precedentemente introdotto nella stessa giornata, e comunque sull’esistenza in

assenza di un’effettiva intimidazione della persona offesa, che, come osservato
anche nella sentenza impugnata, non è necessaria per la configurabilità del
reato, che richiede unicamente l’attitudine della condotta ad intimorire i
destinatari ed a produrre una limitazione della libertà psichica degli stessi (Sez.
5, n. 31693 del 07/06/2001, Tretter, Rv. 219851; Sez. 5, n. 21601 del
12/05/2010, Pagano, Rv. 247762).
Generica è poi la doglianza di carenza motivazionale sulle contraddizioni fra
la parte offesa ed i testimoni con riguardo all’esibizione della pistola da parte

Corte territoriale, in quanto spiegabili con l’intento della persona offesa di fornire
sul punto una rappresentazione attenuata dell’accaduto per non inasprirne le
conseguenze nell’ambito familiare; ed oggetto di una mera valutazione di merito,
non proponibile in questa sede, è la contestazione del ricorrente sulla portata
minacciosa della predetta esibizione.

2. Parimenti inammissibile è il motivo di ricorso relativo al diniego
dell’attenuante della provocazione.
Le censure del ricorrente si risolvono anche in questo caso in difformi
valutazioni di merito sulla sussistenza di un fatto ingiusto della persona offesa,
esclusa dalla sentenza impugnata attraverso il richiamo alla decisione di primo
grado, ove si osservava come tale non potesse essere considerato il
comportamento dello Spina laddove lo stesso interveniva in una lite fra la moglie
e la sorella dell’imputato, che era anche sua cognata, entrando nell’abitazione di
quest’ultima per proseguire la discussione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in €.1.000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C.1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 12/11/2013

Il Presidente

dell’imputato, viceversa esaminate e ritenute coerentemente irrilevanti dalla

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