Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6489 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6489 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MINGIONE ISABELLA N. IL 23/07/1982
A.Z32
avverso la sentenza n. 412012 GIP TRIBUNALE di CUNEO, del
12/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 22/11/2012

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto basato sulla prospettazione di
elementi di puro fatto, non suscettibili di verifica ed apprezzamento alcuno in questa
sede e del tutto inidonei, comunque, a dimostrare l’esistenza di vizi propri
dell’impugnata sentenza, non contestandosi che questa sia stata regolarmente
pronunciata sulla base della verificata correttezza dei termini dell’accordo
liberamente e validamente raggiunto fra le parti ed in assenza di condizioni tali per le
quali si dovesse dar luogo a pronuncia assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (come,
del resto, può dirsi addirittura implicitamente riconosciuto nello stesso atto di
gravame, laddove si afferma che solo all’esito delle eventuali, ulteriori indagini
effettuate dalla procura della Repubblica sarebbe stato forse possibile il prodursi di
dette condizioni);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
Così deci in Ro , il 22 novembre 2012.
Il Presidente,

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a MINGIONE Isabella, per il reato di falso in certificazione amministrativa
commesso da privato e consistito nell’alterazione del numero di targa di
un’autovettura di cui era proprietaria ed intestataria essa imputata, la pena concordata
con la pubblica accusa nella misura di mesi uno e giorni ventiquattro di detenzione,
sostituiti con mesi tre e giorni diciotto di libertà controllata;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputata, denunciando violazione di legge sull’assunto, in sintesi e
nell’essenziale, che, essendo risultato che alla guida dell’autovettura si sarebbe
trovata una persona di sesso maschile e non essendo risultati elementi idonei a
comprovare che essa imputata fosse consapevole dell’avvenuta alterazione del
numero di targa e consenziente alla circolazione del veicolo, sarebbe stata necessario,
da parte della procura della Repubblica, l’espletamento di una ulteriore attività
istruttoria che avrebbe, in ipotesi, potuto dar luogo alla possibilità di una pronuncia
assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.;

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