Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6488 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6488 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CALABRESE SALVATORE N. IL 31/05/1988
CALABRICE ANTONIO N. IL 07/01/1995
avverso la sentenza n. 501/2014 CORTE APPELLO di BARI, del
08/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA FIDANZIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 24/11/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Francesco Balzano ha concluso per
l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 8.4.2014 la Corte d’Appello di Bari, esclusa l’aggravante di cui all’art.
625 n. 5 c.p. , ha confermato la sentenza di primo grado emessa all’esito di giudizio abbreviato
con cui Calabrese Salvatore e Calabrice Antonio sono stati condannati alla pena di giustizia per
un furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose.

Calabrese affidandolo a tre motivi.
2.1 Con il primo motivo /viene dedotta la manifesta illogicità della motivazione.
Lamenta il ricorrente che la Corte Territoriale, pur escludendo l’aggravante di cui all’art.
625 n. 5 c.p., anziché ridurre la pena per la prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto
alle aggravanti, ha illegittimamente confermato la sentenza di condanna anche nella
commisurazione della pena.
2.2 Con il secondo motivo viene dedotta la mancanza dell’aggravante di cui all’art. 625 n.
i
2 c.p.. Non vi sarebbe certezza che l’imputato si sarebbe introdotto nell’abitazione forzando la
finestra, tenuto conto che un cacciavite non è mezzo idoneo allo scasso.
2.3 Con il terzo motivo viene dedotta la sproporzione della pena rispetto all’entità del fatto
ed erroneo calcolo della pena.
Il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto riconoscere un giudizio di prevalenza delle
aggravanti una volta esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 5 c.p. anche tenendo conto della
sua giovane età.
2.4. Con atto sottoscritto personalmente ha proposto ricorso per cassazione anche
Calabrice Antonio lamentando a suo volta la Corte Territoriale, pur avendo escluso l’aggravante
di cui all’art. 625 n. 5 c.p., non ha ritenuto la prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto
alle aggravanti né ha ridotto la pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il secondo motivo di ricorso di Calabrese Salvatore che, per ragioni di pregiudizialità
logica, può essere esaminato per primo / è manifestamente infondato.
Dalla lettura della sentenza impugnats emerge che gli operatori di Polizia hanno accertato
nell’immediatezza del fatto la forzatura di una finestra nonché la parizale rottura di un
avvolgibile, nonché l’effrazione di un cofanetto portagioie, con la conseguenza che
l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 c.p. risulta essere con evidenza stata integrata dalla
condotta dell’imputato.
2. I motivi residui di Calabrese Salvatore ed il motivo di Calabrice Antonio, che possono
essere esaminati congiuntamente contenendo sostanzialmente le stesse doglianze, sono
infondati.
Il giudizio di comparazione fissato dall’art. 69 cod. pen. presuppone una valutazione
complessiva degli elementi circostanziali, siano essi aggravanti o attenuanti, che trova
2

Con atto sottoscritto dal suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato

,

fondamento nella necessità di giungere alla determinazione del disvalore complessivo
dell’azione delittuosa ed è funzionale alla finalità di quantificare la pena nel modo più aderente
al caso concreto, (Sez. 6, n. 6 del 26/11/2013 – dep. 02/01/2014, Acquafredda e altri, Rv.
258457).
Inoltre, la determinazione del trattamento sanzionatorio o il bilanciamento delle
circostanze rientrano nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice,
il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la

personalità del reo (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737).
Dunque, la circostanza che, nel caso di specie, la Corte territoriale avesse escluso la
sussistenza di una delle due circostanze aggravanti contestate agli imputati non comportava
affatto l’obbligo del giudice di secondo grado di pervenire automaticamente ad un giudizio di
prevalenza delle attenuanti generiche o di ridurre la pena.
Nel caso di specie, la Corte di merito, con motivazione esaustiva, coerente ed immune da
vizi logici, ha rilevato che i plurimi precedenti penali anche di natura specifica di entrambi gli
imputati e l’assenza di obiettive emergenze favorevoli giustificavano l’apprezzamento in
termini di mera equivalenza delle pur riconosciute attenuanti generiche ritenendo congrua la
commisurazione del trattamento sanzionatorio operata dal giudice di primo grado.
«
14 ricorse, dev essere quindi rigettati con condanna di ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta 4- ricorsi> e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in

a, il 24 novembre 2015

Il consigliere s en-ire

Il Presidente

sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla

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