Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6488 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6488 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) EL KHAMIRI MOHAMED ALI N. IL 16/04/1985
avverso la sentenza n. 2553/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
05/03/2012

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOL1NO;

Data Udienza: 22/11/2012

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
comprese quelle richiamate dal ricorrente; il che basta ad escludere ogni violazione
di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere
di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di specie)
specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati
nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette
condizioni fosse mancante (ved. in proposito, fra le altre: Cass. IV, 11 maggio — 7
luglio 1992 n. 7768, Longo, RV 191238; Cass. III, 19 aprile 1 giugno 2000 n. 1693,
Petruzzelli, RV 216583; Cass. II, 21 maggio — 30 giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV
225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG c. Koumya, RV 234824;
Cass. I, 10 gennaio —6 febbraio 2007 n. 4688, Brendolin, RV 236622);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
Così decis
, il 22 novembre 2012.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a tale EL KHAMIRI Mohamed Ali, per il reato di cui all’art. 496 c.p., la pena
concordata con la pubblica accusa nella misura di mesi sette di reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato denunciando difetto di motivazione circa la mancata applicazione
dell’art. 129 c.p.p., la ritenuta congruità della pena e la qualificazione giuridica del
fatto;

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