Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6488 del 06/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6488 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SOW MALICK N. IL 22/04/1966
avverso la sentenza n. 11376/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
22/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 06/11/2013
Osserva
Propone impugnazione (erroneamente denominata appello e diretta alla Corte di
Appello di Roma ma correttamente qui trasmessa ai sensi degli artt. 568, ultimo
comma e 593 ultimo comma c.p.p.), il difensore di ufficio di Sow Malick avverso la
sentenza emessa in data 22.1.2013 dal Giudice monocratico del Tribunale di Roma
con cui il predetto veniva riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 116 comma
13° C.d.S. e condannato alla pena condizionalmente sospesa di € 2.000,00 di
ammenda.
L’impugnazione è inammissibile, essendo stato l’atto che la contiene redatta e firmata
esclusivamente dall’avv. Monica Morisi del Foro di Roma, che non risulta iscritta
nell’albo speciale dei patrocinanti in cassazione (art. 613, 1° comma c.p.p.).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo
determinare in Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6.11.2013
Si duole della mancata assoluzione dell’imputato.