Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6487 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6487 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIGLIO DOMENICO N. IL 23/01/1944
avverso la sentenza n. 6/2014 TRIBUNALE di BRINDISI, del
25/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA FIDANZIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Data Udienza: 24/11/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Francesco Salzano ha concluso per
il rigetto del ricorso.
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Ob,. i. o

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25.6.2014 il Tribunale di Brindisi in funzione di Giudice d’Appello,
riformando agli effetti civili la sentenza di assoluzione del Giudice di Pace di Ostuni, ha
condannato Giglio Domenico al risarcimento del danno per aver cagionato alla parte civile
Raposelli Maria lesioni personali giudicate guaribili in cinque giorni colpendola violentemente al
viso con uno schiaffo.

affidandolo a due motivi.
2.1 Con il primo motivo viene dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione
degli artt. 100 comma 3° e 576 c.p.p. nonché l’inammissibilità dell’appello perché proposto dal
difensore della parte civile privo di specifico mandato.
Rileva il ricorrente che dalla procura speciale conferita al difensore della parte civile non
emerge nessuna manifestazione di volontà idonea a superare la presunzione di limitazione del
mandato difensivo al solo grado di giudizio per il quale è stato conferito.
2.2. Con il secondo motivo viene dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione
dell’art 576 c.p.p..
Si duole il ricorrente che nell’appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione
del giudice di pace è stata richiesta solo l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato
senza alcun cenno all’azione risarcitoria.
2.3. Con il terzo motivo viene dedotta la nullità della sentenza impugnata per illogicità e
contraddittorietà della decisione e per motivazione apparente.
Si duole il ricorrente che la sentenza impugnata non avrebbe indicato tra gli elementi di
prova quelli salienti dai quali avrebbe tratto il proprio convincimento per procedere alla
riforma della pronuncia del giudice di primo grado.
Peraltro le incongruenze logiche sarebbero plurime e manifeste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi due motivi, che contengono entrambi doglianze di natura processuale, possono
essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili.
La Corte territoriale ha già correttamente rigettato le eccezioni sollevate dal ricorrente che
le ha riproposte in questa sede.
Orbene, manifestamente infondata è la censura di inammissibilità dell’appello perché
proposto da difensore della parte civile asseritamente privo di specifico mandato per tale
grado.
Dall’esame degli atti del fascicolo processuale, attività consentita a questa Corte quando
viene dedotta la violazione di una norma processuale onde acquisire gli elementi di giudizio
necessari per la soluzione della questione sottoposta, emerge che nella procura speciale del
14.6.2011 la parte civile ha conferito mandato per ogni fase e grado del procedimento.
2

Con atto sottoscritto dal suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato

Manifestamente infondata è inoltre la dedotta violazione dell’art 576 c.p.p., atteso che
nelle conclusioni dell’atto di appello la parte civile ha chiesto “ritenere e declarare la
responsabilità civile del sig. Giglio Domenico in ordine al riconoscimento dei danni subiti dalla
parte civile Rapposelli Maria”.
2. Il terzo motivo è inammissibile per genericità.
Questa Corte ha reiteratamente affermato che il principio di diritto secondo il quale la
mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della

ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di
specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.,
l’inammissibilità (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 – dep. 26/06/2013, Sammarco, Rv.
255568; Sez. 4, 18.9.1997 – 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Sez. 5, 27.1.2005 -25.3.2005, n.
11933, rv. 231708; Sez. 5, 12.12.1996, n. 3608, p.m. in proc. Tizzani e altri, rv. 207389).
Peraltro la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento cui si riferisce, che si realizza con la presentazione di motivi che, a pena di
inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di
diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a dedurre genericamente che la sentenza
impugnata non avrebbe indicato tra gli elementi di prova quelli salienti dai quali avrebbe tratto
il proprio convincimento per procedere alla riforma della pronuncia del giudice di primo grado e
che sarebbe viziata da plurime e manifeste incongruenze logiche senza indicare quali in quali
punti si manifesterebbe tale illogicità e senza confrontarsi in alcun modo con la sentenza del
Tribunale di Brindisi che è pervenuta ad un giudizio di penale responsabilità dell’imputato con
una motivazione esaustiva, coerente e priva di vizi logici.
Il giudice di secondo grado ha assolto l’obbligo di motivazione rinforzata richiesto da questa
Corte in caso di sentenza di condanna pronunciata in appello in riforma di sentenza assolutoria
di primo grado, confutando in modo specifico e completo le argomentazioni della decisione di
assoluzione (Sez. 6, n. 22120 del 29/04/2009, Tatone, Rv. 243946).
In particolare, con argomenti convincenti, ha valutato l’attendibilità delle deposizioni della
persona offesa e del teste Rapposelli (ingiustificatamente ritenuto non attendibile anche se
semplice conoscente della persona offesa), evidenziandone la coerenza e non contraddittorietà
anche perché corroborate, diversamente da quanto erroneamente ritenuto dal giudice di primo
grado, dalle risultanze del certificato medico – attestante trauma contusivo alla guancia
destra) – assolutamente compatibile con il racconto della persona offesa.
Il presente ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile e tale situazione, implicando
il mancato perfezionamento del rapporto processuale, cristallizza in via definitiva la sentenza
impugnata, precludendo in radice la possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione del reato per
prescrizione intervenuta in data 24.7.2014 , e quindi successivamente alla pronuncia in grado
3

decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo

di appello (Cfr., tra le altre, Sez. U, n. 21 dell’11/11/1994, Cresci, Rv. 199903; Sez. 3, n.
18046 del 09/02/2011, Morra, Rv. 250328, in motivazione).
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che
si stima equo stabilire nella misura di 1.000,00 Euro.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2015
Il consigliere es nsore

Il Presidente

processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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