Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6487 del 22/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6487 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SANDRI VALENTINO N. IL 12/12/1949
avverso la sentenza n. 41/2009 TRIBUNALE di VERONA, del
02/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
DEPOSITATA
IN CANCE-LLERíA
–
8 FE D 2C13
Il Funziono. C3h..‘dziario
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Onifjo
Data Udienza: 22/11/2012
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo al primo motivo, lo stesso si caratterizza per assoluta ed evidente
genericità, a fronte della più che adeguata motivazione offerta dal giudice di merito, il
quale non solo ha indicato puntualmente gli elementi di prova a carico dell’imputato,
quali costituiti, oltre che dalle dichiarazioni della persona offesa, anche da quelle dei
testi Montanari Chiara e Longo Elvio, nonché dal referto medico in atti, ma ha preso
anche in esame (contrariamente a quanto affermato nell’atto di gravame) le
dichiarazioni dei testi a difesa, osservando come dalle stesse non potesse ricavarsi
alcun utile elemento, dal momento che i detti testi — si afferma in sentenza — “hanno
ricordato che quella sera il Sandii era passato in pizzeria, così come allegato dal
prevenuto in sede di riesame, ma nulla hanno potuto dire su quanto accaduto presso
l’abitazione del querelante”;
b) con riguardo al secondo motivo, a parte il fatto che dalla non contestata sintesi
dei motivi d’appello contenuta nell’impugnata sentenza non risulta che negli stessi si
avanzassero doglianze anche in ordine all’ammontare (peraltro assai contenuto) della
somma fissata a titolo di risarcimento (euro 500), vale poi osservare che comunque
anche in questo caso le proposte censure appaiono del tutto generiche, non
fornendosi in esse alcuna indicazione circa le specifiche ragioni di doglianza che, in
ipotesi, fossero state rappresentate al giudice di secondo grado sul punto in questione
ed alle quali, quindi, si sarebbe dovuto fornire risposta;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Rbma. 1 2 novembre 2012.
RILEVATO IN ‘VATTO:’
– che con l’impugnata géntenzà: in conferma di quella di primo grado, SANDRI
Valentino fu ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali volontarie ed ingiurie
in danno di Bonato Paolo;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, denunciando vizio di motivazione in ordine:
1) al confermato giudizio di colpevolezza, per mancata considerazione di quanto
riferito dai testi a difesa i quali — si afferma — “collocavano l’imputato in un altro
luogo nel momento in cui il denunciante riferiva di essere stato aggredito dallo
stesso”;
2) al confermato ammontare della somma fissata dal giudice di primo grado per il
risarcimento del danno patito dalla persona offesa;