Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6485 del 24/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 6485 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
ROMAGNOLO MAURIZIO N. IL 01/11/1980
MUSELLA GIOVANNI N. IL 15/08/1975
avverso la sentenza n. 7690/2007 TRIBUNALE di NAPOLI, del
16/08/2007
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA FIDANZIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 24/11/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Francesco Salzano ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 16 agosto 2007 il Tribunale di Napoli in composizione
monocratica, in esito al giudizio direttissimo, ha dichiarato Maurizio Romagnolo e
Giovanni Musella colpevoli del delitto di tentato furto in abitazione aggravato da
effrazione e li ha condannati alle pene dì legge, applicando le attenuanti generiche ritenute equivalenti all’aggravante per Romagnolo ed equivalenti per Musella – in

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Napoli, affidandolo a un solo motivo e denunciando la denuncia carenza e illogicità
della motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche.
Questa Corte, con sentenza 9304/2009, osservando che l’unico motivo dedotto,
indirizzandosi a denunciare vizi di carenza e illogicità della motivazione, collocava il
gravame nell’area di astratta operatività dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ne
convertiva il ricorso in appello ai sensi del già citato art. 569 c.p.p., comma 3 disponendo
la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Napoli, quale giudice competente per il
giudizio di secondo grado.
La Corte d’Appello di Napoli, con decreto del 8.1.2015, sul rilievo che la sentenza del
Tribunale di Napoli in composizione monocratica era stata emessa all’esito di giudizio
abbreviato e come tale non era appellabile dal PM ex art. 443 comma 3 c.p.p.° né ex
art. 580 c.p.p., non essendo stata proposta impugnazione anche dall’imputato, disponeva
la ritrasmissione degli atti a questa Corte per la celebrazione del giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il
reato estinto per intervenuta prescrizione, e ciò anche se la sentenza di condanna di
primo grado non è stata impugnata dall’imputato.
Questa Corte, con orientamento costante, ha precisato che la cosa giudicata si forma sui capi
della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell’irrevocabilità soltanto
quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la
condanna dell’imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che
possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all’effetto devolutivo del
gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni (Sez. U, n.
1

del

19/01/2000,

dep.

28/06/2000,

Tuzzolino

A.,

Rv.

216239).

Il concetto di “punto della decisione” ha, rispetto al concetto di “capo della sentenza”, infatti,
una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma
considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un “capo”, concretato da
ogni singolo reato oggetto di imputazione, e coincidenti con le parti della sentenza relative alle
statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato (accertamento della responsabilità e
2

considerazione della modesta offensività della condotta.

determinazione della pena). Ad ogni capo, pertanto, corrisponde una pluralità di punti della
decisione, ognuno dei quali si pone come passaggio obbligato per la completa definizione di
ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi
esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della
pronuncia finale su ciascun reato, quali l’accertamento del fatto, la sua attribuzione
all’imputato, la qualificazione giuridica, l’inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza,
e – nel caso di condanna – l’accertamento delle circostanze aggravanti e attenuanti e la relativa

eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio (Sez. U, n. 1 del 2000, Rv. 216239,
citata).
Alla stregua di tali rilievi, il fondamento della preclusione operante rispetto al punto della
sentenza non può essere spiegato con l’utilizzazione del concetto di giudicato, riferendosi
questo, per sua natura, esclusivamente all’intera regiudicanda, coincidente con lo specifico
capo di imputazione e non con le componenti di essa, alle quali corrispondono le singole
statuizioni, che, pur essendo caratterizzate dalla possibilità di autonoma valutazione, hanno la
peculiare funzione di convergere e di essere finalizzate alla pronuncia finale su quella
imputazione.
Nè il concetto di giudicato è invocabile ai sensi dell’art. 624 c.p.p., comma 1, che riconosce
l’autorità del giudicato sia ai capi sia ai punti della sentenza, ma con riguardo limitato alla
specifica situazione dell’annullamento parziale disposto da questa Corte, alla intrinseca
irrevocabilità connaturata alle sue statuizioni e ai limiti obiettivi del giudizio di rinvio (Sez. U, n.
1 del 2000, Rv. 216239, citata).
Ne consegue il rilievo che l’eventuale causa di estinzione del reato deve essere dichiarata
finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la
definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce.
Nel caso di specie, in considerazione dell’impugnazione da parte del PROCURATORE DELLA
Repubblica di Napoli, la mancata impugnazione della sentenza da parte dell’imputato, ha fatto
sorgere la sola preclusione processuale al riesame da parte di costui dei punti non impugnati,
non ostativa, non essendo intervenuta decisione irrevocabile sull’intero capo, alla declaratoria
della prescrizione pacificamente maturata successivamente alla celebrazione del giudizio di
appello.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza per essere il reato estinto per intervenuta
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2015
Il consiglier

ensore

Il Presidente

comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA