Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6485 del 06/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6485 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAUGERI ALFIO MIRKO N. IL 16/12/1988
avverso la sentenza n. 1979/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
14/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 06/11/2013
14985/2013
L’imputato Maugeri Alfio Mirko ricorre per cassazione contro la sentenza della
Corte di appello di Catania che ha confermato quella del Tribunale di condanna
per il reato di cui all’art. 73, dPR 309/90, riducendo la pena inflitta a seguito della
concessione dell’attenuante di cui al co.5. Deduce violazione di legge e difetto di
motivazione in ordine alla determinazione della pena per la mancata concessione
della attenuanti generiche e la mancata determinazione della pena nel minimo
edittale.
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente pretende, invero, che in questa sede si
proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di
merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall’ordinamento ai fini
della determinazione della pena. L’esercizio di detto potere deve essere motivato
nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in
ordine all’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla
personalità del reo, ciò che nella specie è avvenuto avendo il giudice fatto
riferimento alla mancanza di elementi positivi di emenda (la confessione essendo
intervenuta in flagranza di reato) ed alla qualità e quantità della sostanza
detenuta.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00
(mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma il 6.11.2013
osserva