Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6484 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6484 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COLETTA SALVATORE N. IL 11/08/1945
DOLFI DAVID N. IL 13/07/1970
avverso la sentenza n. 4680/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
14/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA FIDANZIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 24/11/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Francesco Salzano ha concluso
chiedendo l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. L’avv. Giuseppe Caputo
per il ricorrente Coletta ha chiesto raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Firenze con la sentenza impugnata ha confermato la pronuncia di
primo grado con la quale il Tribunale di Firenze, dopo aver riqualificato i fatti originariamente
contestati (da bancarotta fraudolenta a semplice), ha condannato Dolfi David e Coletta
Salvatore alla pena di giustizia per avere, nella qualità di amministratori della Nonsolopelle

dissesto della società dichiarata fallita il 5.10.2006, astenendosi dal richiederne il fallimento e
di provvedere agli adempimenti contemplati dagli artt. 2446 e 2447 c.c..

2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con atto sottoscritto dal loro
difensore, affidandolo rispettivamente a due motivi.
2.1 Con il primo motivo Dolfi David ha dedotto la nullità della sentenza e dell’intero
processo d’appello per la mancata notifica della sentenza di primo grado.
Lamenta il ricorrente che la notifica della sentenza di primo grado gli è stata
illegittimamente effettuata presso i difensori ex art. 157 comma 8 O c.p.p. , come se la notifica
al proprio domicilio eletto fosse impossibile o non fosse andata a buon fine. In realtà, tale
notifica non era stata neppure tentata.
Tale eccezione era già stata sollevata all’udienza del 14 novembre 2013 ma il giudice di
secondo grado la aveva respinta.
2

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente la violazione di legge ed errata applicazione degli
artt. 216,217,223 e 224 della legge Fallimentare.
Lamenta il ricorrente che i giudici di merito hanno riconosciuto la sua pena responsabilità 1
limitandosi ad accettare senza alcun vaglio critico le valutazioni del curatore fallimentare. In
I

realtà, dalle carte processuali emergerebbe che lo stato di insolvenza sussisteva alla fine del
2004 e non negli anni precedenti e non era comunque irreversibile, ovvero di tale intensità da
legittimare una richiesta di fallimento.
Peraltro, ai fini della configurabilità della fattispecie ritenuta dalla Corte territoriale
difettava l’evento dell’aggravamento dello stato di dissesto.
2.3. Con il primo motivo Coletta Salvatore deduce l’erronea applicazione della legge penale
in relazione all’art. 217 comma II L.F. e all’art. 2932 c.c.. , non essendo stato accertato
l’elemento soggettivo del reato.

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s.r.l. (già Dolfi s.r.1), il primo fino al 3.3.2005 ed il secondo fino al 7.7.2006, aggravato il

Censura il ricorrente che ai fini dell’addebito della responsabilità, sia pure per la bancarotta
semplice, sarebbe stata necessaria la prova del dolo e comunque tenuto conto che la
responsabilità penale è stata radicata sulla base della sola investitura formale del reato nessun
rimprovero neppure in termini di reato omissivo avrebbe dovuto essergli mosso.
2.4. Con il secondo motivo il ricorrente Coletta ha dedotto la violazione dell’art. 157 c.p.
per essere il reato già prescritto al momento della celebrazione dell’udienza di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

di nullità della sentenza di primo grado, sull’assunto che la stessa sarebbe stata
illegittimamente notificata presso il difensore, è infondato e va pertanto rigettato.
Dall’esame diretto degli atti del fascicolo processuale, attività consentita a questa Corte
quando viene dedotta la violazione di una norma processuale onde acquisire gli elementi di
giudizio necessari per la soluzione della questione sottoposta, emerge che, in realtà, l’avviso di
deposito della sentenza di primo grado è stato personalmente notificato all’imputato in data
22.11.2013.
2. Il secondo motivo del ricorrente Dolfi ed i motivi del ricorrente Coletta possono essere
esaminati congiuntamente.
Va premesso che l’art. 217 comma 10 n. 4 L.F. punisce l’imprenditore, se dichiarato fallito,
che abbia aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere il proprio fallimento.
Viene in questa sede lamentata la mancanza, nel caso di specie, proprio dell’evento
dell’aggravamento dello stato di dissesto.
Effettivamente, da un esame della sentenza impugnata emerge che la Corte di merito ha
descritto con dovizia di particolari la situazione di dissesto conclamato in cui si trovava la
società Nosolopelle s.r.I., poi fallita, sicuramente a partire dall’anno 2004 1 ma non ha speso
alcun argomento per precisare in che misura la condotta omissiva di entrambi gli imputati che si sono astenuti, in periodi diversi, dal richiedere il fallimento della società – avesse
determinato un aggravamento dello stato di dissesto.
Il giudice di secondo grado (come del resto quello di primo grado) ha evidenziato la crisi
insanabile registratasi nei primi mesi del 2004 ma nessun elemento ha indicato con riferimento
alla situazione economico-finanziaria della società – neppure se la società fosse ancora
operativa – esistente al momento in cui è stato dichiarato il fallimento (ottobre 2006).
Tale carenz

otivazione imporrebbe l’annullamento della sentenza con rinvio per un

nuovo esame. Tuttavia, essendo nel frattempo maturata la prescrizione (5 ottobre 2014), deve
annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio per essere i reati estinti per intervenuta
prescrizione.
A tal proposito, va osservato che si è verificata una causa di estinzione del reato che
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1. Il primo motivo di ricorso di Dolfi, con il quale è stata sollevata l’eccezione preliminare

questa Corte deve immediatamente rilevare dato che il ricorso proposto dagli imputati non può
considerarsi inammissibile, essendo incentrato su motivi che attengono a questioni di diritto e
che non appaiono manifestamente infondati (vedi sez. 3, 1.12.2010 n. 1550 Rv. 249428; S.U.
27.2.2002 n. 17179 Rv 17179).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per
intervenuta prescrizione.
Così deciso in Rom il 24 novembre 2015
Il Presidente

Il,consigliere etens re

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