Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6484 del 22/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6484 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GALEONE GIUSEPPE N. IL 31/07/1978
avverso la sentenza n. 777/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 18/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVA
Data Udienza: 22/11/2012
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza emessa in data 10 dicembre 2007, appellata da GALEONE Giuseppe, dichiarato responsabile del delitto di falso in scrittura privata, accertato il 29 luglio 2005.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo difetto di motivazione sulla responsabilità.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico, le censure essendo
formulate in modo stereotipato, senza alcuna considerazione degli elementi evidenziati e degli
argomenti spesi nella sentenza impugnata. Sicché l’assenza di un collegamento concreto con la
motivazione di questa impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo
voluti per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e non può invocare una mera rilettura dei fatti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. I .000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. I .000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2012.