Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6484 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6484 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALERNO DAMIANO N. IL 07/06/1993
avverso la sentenza n. 2874/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
11/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MAS SAFRA;

Data Udienza: 06/11/2013

Osserva
Ricorre per cassazione Salerno Damiano avverso la sentenza emessa in data
10.1.2012 dalla Corte di Appello di Catania che confermava quella in data 4.5.2012
del G.i.p. del Tribunale di Catania con la quale il predetto era stato condannato alla
pena di anni due di reclusione ed C 3.000,00 di multa per il delitto di cui all’art. 73
comma 5 0 dPR 309/1990.
Deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche.

aspecificiDik
E’ palese l’aspecificità e manifesta infondatezza della censura che ha riproposto in
questa sede una delle doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel
giudice disattesa con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente
plausibile.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Del resto, la valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti
generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione delle circostanze, nonché per
quanto riguarda in generale la dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali
del giudice il cui esercizio se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui
all’articolo 133 c.p. è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio
o di ragionamento illogico (Cass. pen. sez. III. 16.6.2004 n. 26908, Rv. 229298). Ciò
che qui deve senz’altro escludersi avendo il giudice motivato con riferimento alla
gravità dei fatti e alla personalità del prevenuto e quindi ai suoi precedenti penali e al
comportamento processuale e non ravvisando elementi favorevoli all’imputato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
2

Il ricorso è inammissibile essendo la censurq_ mossa manifestamente infondata ed

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 6.11.2013

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