Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6482 del 13/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6482 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da :
SIANO ANDREA, nato a TERNI, il 25.6.1969 ;
avverso la sentenza del Tribunale di Terni del 28.3.2014 ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore ;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Luigi Orsi che ha concluso per la inammissibilità
del ricorso ;
udito per l’imputato l’Avv. Massimo Longarini, che ha concluso
chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata ;
RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata l il Tribunale di Terni ha confermato la
condanna del predetto imputato, per i reati di cui agli artt. 81
cpv, 594, 612 e 582 commi l, 2 e 61 n. 10, cp, condanna già emessa
dal Giudice di Pace di Terni in data 9.1.2013.
1.2 Avverso la sentenza ricorre l’imputato, per mezzo del suo
difensore, affidando la sua impugnativa a due motivi di ricorso.

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Data Udienza: 13/11/2015

1.4 Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi
dell’articolo 606, comma primo, lettera b, la violazione della
legge processuale, e più in particolare dell’articolo 192 in
relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone
offese.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è infondato.
2.1 Già il primo motivo di doglianza risulta infondato, al limite
della ammissibilità.
2.2 Sul punto, giova in primo luogo ricordare che, in relazione al
contenuto della doglianza, la Corte di legittimità non può fornire
una diversa lettura degli elementi di fatto, posti a fondamento
della decisione di merito. La valutazione di questi elementi è
riservata in via esclusiva al giudice di merito e non rappresenta
vizio di legittimità la semplice prospettazione, da parte del
ricorrente, di una diversa valutazione delle prove acquisite,
ritenuta più adeguata. Ciò vale, in particolar modo, per la
valutazione delle prove poste a fondamento della decisione. Ed
infatti, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di
Cassazione non può stabile se la decisione del giudice di merito
propone la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne
la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa
giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti
di una “plausibile opinabilità di apprezzamento”. Ciò in quanto
l’art. 606 comma 1, lett. e, cpp non consente al giudice di
legittimità una diversa lettura dei dati processuali o una diversa
interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di
cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in
rapporto ai dati processuali. Piuttosto è consentito solo
l’apprezzamento sulla logicità della motivazione, sulla base della
lettura del testo del provvedimento impugnato. Detto altrimenti,
l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606,
comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di
spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, in quanto
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1.3 Con il primo motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce, ai
sensi dell’articolo 606, primo comma, lettera e, cpp, la mancanza,
la contraddittorietà ovvero la manifesta illogicità della
motivazione della sentenza impugnata. Più in particolare, la parte
ricorrente deduce la erroneità della motivazione nella parte in
cui aveva ritenuto del tutto attendibili le dichiarazioni della
persona offesa dal reato, senza considerare che le lesioni
riportate da quest’ultima erano incompatibili con la struttura
fisica dell’imputato, persona minuta e non in grado di offendere
fisicamente due carabinieri. Rileva altresì la illogicità della
motivazione nella parte in cui il giudice di appello non aveva
preso in considerazione la circostanza che l’imputato era stato
assolto dal reato di guida in stato di ebbrezza e che non era lui
alla guida dell’autovettura incidentata.

2.3 Ciò detto, risulta evidente come la parte ricorrente voglia
sollecitare la Corte di legittimità ad una rivisitazione delle
emergenze istruttorie già correttamente valutate dal primo giudice
e dal giudice di appello, valutazioni fondate su argomentazioni
scevre da illogicità ovvero da contraddittorietà, atteso che il
giudice di appello ha coerentemente dato conto che le
dichiarazioni rilasciate dalle persone offese erano altresì state
confermate anche dai risultati del referto medico, compatibile con
la descrizione fornita dai militari dell’aggressione subita.
3. Ma anche il secondo motivo di doglianza non è condivisibile.
3.1 Sul punto, occorre ricordare che è inammissibile il motivo di
ricorso per cassazione che censura l’erronea applicazione
dell’art. 192 cod. proc. pen. quando è fondato su argomentazioni
che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e
non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente
previsti dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.,
riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla
ricostruzione del fatto ( Cass. Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013 dep. 28/10/2013, P.C., Basile e altri, Rv. 258153 ).
Stante la inconfigurabilità di una violazione di legge nel senso
da ultimo chiarito, deve ritenersi che anche qui la argomentazione
adottata dal giudice di appello sia, dal punto di vista logico,
non censurabile, avendo dato atto, oltre che della credibilità
intrinseca dei dichiaranti, anche dei riscontri esterni di
conferma alle dichiarazioni accusatorie raccolte nel corso del
giudizio.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13.11.2015

l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della
decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato
demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà
del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato
argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza
della motivazione alle acquisizioni processuali.

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