Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6482 del 06/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6482 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HOXHA DRITAN N. IL 10/06/1981
avverso la sentenza n. 3233/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di LA SPEZIA, del 06/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
Data Udienza: 06/11/2013
Ritenuto in fatto.
Considerato in diritto.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non solo perché tende a rimettere in
discussione i termini dell’accordo finalizzato all’applicazione della pena oggetto del
patteggiamento (ciò che, come ripetutamente ha affermato questa Corte, non è consentito a
nessuna delle parti, salvo i casi di palese violazione di legge), ma anche perché non tiene
alcun conto del fatto che al giudice del merito, nell’ipotesi di pena concordata tra le parti, non
spettano particolari obblighi motivazionali o di approfondimento dei fatti contestati,
sostanzialmente ammessi dall’imputato che ha chiesto di patteggiare la pena, bensì solo di
accertare, oltre che la corretta qualificazione dei fatti e la congruità della pena concordata,
l’eventuale presenza di cause di non punibilità che impongano l’immediata relativa
declaratoria, ex art. 129 c.p.p.
Compito al quale ha regolarmente atteso quel giudice.
Il ricorrente, d’altra parte, lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata, sotto i
profili della mancanza e della manifesta illogicità, in maniera del tutto generica, posto che
non indica su quali punti il giudice avrebbe omesso di motivare ed in che termini l’iter
argomentativo dell’atto contestato sarebbe manifestamente illogico o contraddittorio.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.
Con sentenza del 6 novembre 2012, il Gup del Tribunale della Spezia, sull’accordo delle
parti, ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Hoxha Dritan, alias Tola Gentjan, alias
Stoilov Ivajlo Dumitru -imputato dei delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 co. 1 e 1 bis del
d.p.r. n. 309/90-, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, con la diminuente del rito e
ritenuta la continuazione tra i fatti contestati, la pena di tre anni, quattro mesi di reclusione e
16.000,00 euro di multa.
Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato, che deduce il vizio di
motivazione della sentenza impugnata.