Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6481 del 13/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6481 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
BIANCHERI FRANCO, nato a San Cataldo, il 14.7.1982 ;
avverso la sentenza del 12.3.2015 della Corte di Appello di
Caltanissetta ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ;
uL’ e Q. 4.2.52″..9540~ JhJoe.
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Luigi Orsi che ha concluso per la inammissibilità
del ricorso ;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Caltanissetta
ha confermato la condanna del predetto imputato, per i reati di
cui agli artt. 186, comma 2, lett. c. C.d.S. ; 482, in relazione
all’art. 477, cp ; 4, comma 2, della l. 110/75.
1.1 Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato, per mezzo del
suo difensore, affidando la sua impugnativa a cinque motivi di
ricorso.
1.2 Con il primo motivo la parte ricorrente denunzia, ai sensi
dell’articolo 606, primo comma lett. c, c.p.p., la violazione
delle norme processuali in ordine alla rilevabilità da parte
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Data Udienza: 13/11/2015

1.3 Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di
legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di reato
di cui al capo b della rubrica, quale reato previsto e punito dal
combinato disposto degli articoli 477 e 485 c.p., anziché come
illecito amministrativo previsto dall’articolo 100, comma 12,
C.d.S.. Deduce altresì che, anche nell’ipotesi in cui si dovesse
ritenere integrata la fattispecie di falso, quest’ultimo
configurava un’ipotesi di falso grossolano, come tale non
incriminabile.
1.4 Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce la violazione di
legge, nonché il difetto di motivazione in ordine al contestato
reato di cui all’articolo 4, comma due, 1. 110/1975. Osserva la
difesa dell’imputato che la detenzione del coltello poi
sequestrato dalle forze dell’ordine non integrava il reato
predetto in quanto lo stato di ebbrezza alcolica nel quale si
trova l’imputato rendeva lo stesso del tutto inoffensivo, anche
con la detenzione dell’arma sequestrata.
1.5 Con il quarto motivo la parte ricorrente denunzia il difetto
di motivazione in relazione alla mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche, che non potevano essere denegate
per il solo motivo che il ricorrente aveva un precedente penale.
1.6 Con il quinto ed ultimo motivo si contesta la mancata
applicazione dell’istituto della continuazione ai tre diversi
reati oggetto di contestazione all’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile.
2.1 n primo motivo di doglianza è manifestamente infondato.
2.2 Sul punto, giova ricordare, in primo luogo, che la mancanza di
consenso dell’imputato al prelievo del campione ematico per
l’accertamento del reato di guida in stato d’ebbrezza non
costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami
compiuti presso una struttura ospedaliera, posto che la specifica
disciplina dettata dall’art. 186 del nuovo codice della strada nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall’art. 13,
comma secondo Cost. – non prevede alcun preventivo consenso
dell’interessato al prelievo dei campioni ( Cass., Sez. 4, n. 1522
del 10/12/2013 – dep. 15/01/2014, Lo Faro, Rv. 258490 ). Ed
invero, la Corte di merito ha correttamente considerato che si
era in presenza di indagini disposte a fini terapeutici, sicché i
relativi reperti documentali erano senz’altro utilizzabili nel
processo.
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dell’imputato di nullità a regime intermedio. Rileva la parte
ricorrente la erroneità della decisione della Corte distrettuale
nella parte in cui aveva ritenuto che la nullità in ordine alla
mancata prestazione del consenso al prelievo ematico dovesse
essere immediatamente sollevata dalla parte a ciò interessato.

3. Ma anche il secondo motivo di doglianza risulta essere
manifestamente infondato.
Ed invero, questa Corte ha avuto modo di precisare che integra il
reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o
autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen), la
condotta di colui che modifica la targa della propria autovettura,
atteso che le ipotesi previste dall’art. 100 del C.d.S. ai commi
12 e 14 si distinguono tra loro in quanto la prima disposizione
sanzionkin via amministrativa l’atto di circolazione con veicolo
munito di targa non propria o contraffatta, laddove non sia
contestata all’agente la contraffazione, mentre la seconda
sanziona la contraffazione da parte dell’agente della targa quale
certificazione amministrativa dei dati di immatricolazione del
veicolo ( Cass., Sez. 5, n. 25766 del 07/04/2015 – dep.
18/06/2015, Zibra, Rv. 264006). Peraltro, giova anche precisare,
per completezza di indagine, che la targa automobilistica ha
natura di certificazione amministrativa, poiché costituisce atto
meramente dichiarativo, con il quale si attesta quanto risulta dal
pubblico registro automobilistico in un atto preesistente ( Cass.,
Sez. 2, n. 182 del 09/04/1981 – dep. 13/01/1982, MONDINI, Rv.
151534).
3.1 Ciò posto, osserva il Collegio come l’inquadramento della
fattispecie concreta descritta nel capo di imputazione nel
paradigma del reato di falso risulta essere giuridicamente
corretta atteso che il giudice di appello ha evidenziato che la
)
circostanza secondo cui l’unico soggetto interessato alla
circolazione del veicolo era l’imputato, unitamente al fatto che
nessun legame è emerso tra il veicolo ed il parente deceduto,
proprietario della targa, depone nel senso di far ritenere
l’imputato colpevole del reato di falso come unico fruitore del
mezzo, falso del quale peraltro non è neanche emersa l’allegata
grossolanità.
3.2 Il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto alcuna
rilevanza giuridica può farsi discendere dalla condizione di
ebrezza alcolica in ordine alla mancata integrazione del reato
contestato.
3.3 Manifestamente infondati risultano essere anche il quarto e
quinto motivo di impugnativa, atteso che, per un verso, la Corte
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Questa Corte di legittimità ha avuto modo di enunciare
ripetutamente che i risultati del prelievo ematico, effettuato
durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a
seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti
dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di
ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la
documentazione medica e restando irrilevante, ai fini
dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso (Cass.,
Sez. 4, n. 8041, 21/12/2011, Rv. 252031; Sez. 4, n. 1827,
4/11/2009 Rv. 245997; Sez. 4, n. 4118, 9/12/2008 Rv. 242834).

distrettuale ha correttamente motivato in ordine alla mancata
concessione delle attenuanti generiche in relazione al precedente
specifico riscontrato a carico dell’imputato e, per altro verso,
ha correttamente rilevato la insussistenza del vincolo della
continuazione tra i reati contestati, stante la mera sporadicità
dell’accertamento dei reati contestati che non possono esser
considerati avvinti da un medesimo disegno criminoso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in
favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 13.11.2105

Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna del
ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di
una somma che appare equo determinare in euro 1000.

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