Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6480 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6480 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CAMPANELLA ANTONIO N. IL 10/11/1936
avverso la sentenza n. 7/2011 TRIBUNALE di PESCARA, del
16/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 22/11/2012

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pescara, giudice d’appello, ha confermato la sentenza
emessa in data li novembre 2010 dal locale Giudice di pace, appellata da CAMPANELLA Antonio, dichiarato responsabile del delitto di ingiurie continuate, commesso fino al 26 dicembre
2006.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo difetto di motivazione sulla responsabilità
e sul giudizio di comparazione fra circostanze.
Osserva il Collegio che le censure prospettate con il ricorso sono inammissibili in quanto tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi all’esclusiva competenza del giudice di merito e già
adeguatamente valutati sia dal Giudice di pace che dal Tribunale.
Nel caso in esame, difatti, i giudici del merito hanno ineccepibilmente osservato che la prova del
fatto ascritto all’imputato riposava nella testimonianza delle persone offese, la cui credibilità è
adeguatamente e sufficientemente argomentata, anche con riferimento alle possibili discrepanze
considerate tali da non incidere sull’attendibilità complessiva, dichiarazioni confermate da quelle
di testimoni presenti al fatto; è invero principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte
che l’affermazione di responsabilità può essere basata sulle sole dichiarazioni della parte offesa,
la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte
di prova (cfr. pure C. cost. ordinanze n. 82 del 2005, n. 115 del 1992, n. 374 del 1994, e sentenze
n. 2 del 1973 e n. 190 del 1971), purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata.
Del tutto generica è la doglianza sul trattamento sanzionatorio che fa riferimento a passaggi motivazionali inesistenti nel provvedimento impugnato, né risulta dalla narrativa della sentenza di
appello (non contestata in fatto dal ricorrente quanto alla sua completezza nel riportare i motivi
di impugnazione) che il giudizio di comparazione fra circostanze sia stato fatto oggetto di apposita censura.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Ro r. il 22 novembre 2012.

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