Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 648 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 648 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COMPAGNONI MARIO N. IL 26/08/1951
avverso la sentenza n. 5194/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
25/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
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Udito il Procuratore Generale in persona l Dott. C •
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difpn-Sor Avv.

Data Udienza: 07/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1.Mario COMPAGNONI ricorre tramite il difensore avv. A. Sanacore, avverso la sentenza della
Corte di Appello di Milano del 25-5-2012, che, confermando quella del tribunale di Sondrio in
data 12-5-2008, lo ha dichiarato responsabile del reato di violenza privata in danno di
Giuseppe ALBERTI, cui era stato impedito, mediante apposizione di due lucchetti alla porta
d’ingresso, l’accesso al rustico di proprietà della Mimosa srl della quale l’Alberti era legale

2.L’imputato, che aveva concordato la cessione dell’immobile alla predetta società dietro
pagamento dei debiti della società DGM, ritenendo inadempiuta l’obbligazione assunta
dall’acquirente, aveva, in occasione dell’esecuzione da parte dell’ufficiale giudiziario del decreto
ingiuntivo del Tribunale di Sondrio che gli ingiungeva di consegnare la chiave all’Alberti,
effettuato la consegna soltanto della chiave originaria della porta d’ingresso, trattenendo quella
di due lucchetti apposti successivamente alla notifica dell’ingiunzione.
3.Con il primo motivo di ricorso Compagnoni deduce violazione dell’art.

1 cod. pen. per

inosservanza o erronea applicazione dell’art. 610 stesso codice avendo egli dato puntuale
esecuzione al decreto ingiuntivo che gli imponeva di consegnare la chiave del fabbricato, onde
l’impossibilità di accesso per l’apposizione dei due lucchetti non costituiva illecito penale.
4.Con il secondo motivo inosservanza o erronea applicazione della norma sanzionatoria per
non essersi tenuto conto della mancanza dei mezzi esecutivi del reato dovendo la violenza,
nella specie contestata, estrinsecarsi sulla persona, mentre nel caso in esame aveva riguardato
la cosa.
5. Con ulteriori motivi depositati nei termini di presentazione del ricorso, l’imputato riassume e
richiama con il terzo, le doglianze oggetto del primo atto di gravame, con il quarto deduce
mancanza di motivazione in ordine alle censure sollevate con l’appello in punto di statuizioni
civilistiche (mancata prova di un danno in quanto la ritardata immissione nel possesso
dell’immobile era da attribuire alla inidoneità del titolo giudiziario, rappresentato
dall’ingiunzione di consegna di una cosa mobile, la chiave del fabbricato), alle quali la corte
milanese non aveva dato motivata risposta essendosi limitata a recepire l’assunto del
tribunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La doglianze sollevate in punto sussistenza del reato sono esenti da profili di
inammissibilità in quanto la tesi sostenuta, e cioè quella della sostanzialmente avvenuta
esecuzione del decreto ingiuntivo che imponeva la consegna soltanto della chiave del
fabbricato, con conseguente irrilevanza penale dell’impossibilità di accesso causa
l’apposizione dei due lucchetti, per quanto discutibile, non è tuttavia idonea a rendere la
relativa censura manifestamente priva di fondamento.

2

rappresentante.

2. Mancando poi elementi, alla stregua della apposizione ad arte dei lucchetti, per ritenere
evidenti l’insussistenza del fatto (magari sub specie di violazione dell’art. 388 cod. pen.)
o la mancanza dell’elemento psicologico, è applicabile la prescrizione, che risulta
maturata, essendo stato il fatto commesso il 18-3-2005 e in mancanza di cause di
sospensione, il 18-9-2012. Segue l’annullamento senza rinvio per tale causa, agli effetti
penali, della sentenza impugnata.
3. Il ricorso merita invece rigetto agli effetti civili dal momento che comunque, come

bene originante dal contratto di vendita del fabbricato, rimasto inadempiuto mediante
violenza c.d. impropria, attuata con l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni
sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione (Cass. 11907/2010, inerente
a fattispecie relativa a sostituzione della serratura della porta di accesso di un vanocaldaia, con mancata consegna delle chiavi al condomino e inibizione dell’esercizio del
diritto di servitù gravante sul locale), la p.o. risulta aver subito un danno da ritardata
immissione nel possesso dell’immobile.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per
prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso in Roma, il 7-11-2013

Il consigliere est.

Il Presidente

correttamente osservato dalla corte territoriale, a fronte di un obbligo di consegna del

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