Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6479 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6479 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO ANTONIO N. IL 10/10/1961
avverso la sentenza n. 1142/2012 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 10/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 06/11/2013

13864/2013
Motivi della decisione

Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l’ imputato lamentando: 1)
violazione di legge e difetto di motivazione relativamente al diniego delle
circostanze attenuanti generiche; 2) violazione di legge e difetto di motivazione
relativamente alla sospensione della patente che era stata già disposta dal
Prefetto; 3) violazione di legge e difetto di motivazione relativamente alla
inattendibilità degli esiti dell’alcoltest svolto a rilevante distanza di tempo dal
fermo del motocarro guidato dal ricorrente; 4) intervenuta prescrizione del
reato.
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti in quanto
generici o manifestamente infondati. Occorre in proposito ricordare che a
norma dell’art. 591 cod.proc.pen. l’impugnazione è inammissibile quando non
contiene la specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto
che la sorreggono e che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che tale
sanzione si applica anche quando la prospettazione è volta a reiterare censure
già prospettate senza tenere conto delle osservazioni che al riguardo sono
state formulate dal giudice Nella specie le argomentazioni svolte con riguardo
ai primi tre motivi si limitano a riproporre le analoghe censure già prospettate
in appello senza considerazione alcuna per gli argomenti sviluppati al riguardo
dalla Corte che ha già rilevato: 1) l’assenza di elementi positivi da cui
desumere i presupposti della concessione delle attenuanti generiche; 2)
l’assoluta attendibilità dell’alcoltest effettuato nell’immediatezza e confermato
dalle dichiarazioni degli agenti operanti; 3) la costante giurisprudenza di
questa Corte circa la autonomia delle statuizioni dell’autorità giudiziaria e del
Prefetto circa la sospensione della patente, fermo restando la non cumulabilità
dei periodi imposti. Da ultimo è manifestamente infondato il motivo con cui si
eccepisce la intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza di appello,
dal momento che tale eccezione non tiene conto dei periodi di sospensione
della prescrizione dovuti ai rinvii per impedimento della difesa (quanto meno
dal 15.11.2011 al 24.1.2012 per 69 giorni) con slittamento della prescrizione al
4.3.2013. La inammissibilità del presente ricorso impedisce la dichiarazione
della prescrizione intervenuta successivamente (sez. un. 22.11.2000 n.32
Rv.217266).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso fa seguito l’onere delle spese
del procedimento nonché del versamento di una somma in favore delle cassa
delle ammende che, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n.186
del 2000, stimasi equo fissare in 1000,00 euro.
p.q.m.

La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe,
confermava quella di primo grado con la quale Russo Antonio era stato
condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di guida in stato di
ebbrezza.

- dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento di 1000,00 euro in favore
delle cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6.11.2013

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