Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6478 del 06/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6478 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA FORGIA MASSIMILIANO N. IL 25/08/1976
avverso la sentenza n. 1452/2012 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 21/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 06/11/2013
13578/2013
L’imputato La Forgia Massimiliano ricorre per cassazione contro la sentenza della
Corte di appello di Catanzaro che ha confermato quella del Tribunale di condanna
per il reato di cui all’art. 73, co.5, dPR 309/90, riducendo la pena inflitta a seguito
della esclusione della ritenuta prevalenza della attenuante del fatto lieve sulla
recidiva. Deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla
determinazione della pena per la mancata concessione della attenuanti generiche
nonostante la valutazione del fatto ex art. 73, quinto comma e la qualità di
tossicodipendente del prevenuto.
Il ricorso è inammissibile. La corte di appello ha già richiamato la giurisprudenza
di questa Corte secondo cui non sussiste incompatibilità tra la valutazione del
fatto ex art. 73 quinto comma e la negazione delle attenuanti generiche, nella
specie motivata con il riferimento a plurimi precedenti penali. Il ricorrente
pretende, allora, che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle
modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale
a lui concesso dall’ordinamento ai fini della determinazione della pena. L’esercizio
di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura
sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento della pena concreta
alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, ciò che nella specie è
avvenuto avendo, come si è detto il giudice fatto riferimento ai plurimi precedenti
penali che lo indicavano come persona dedita al crimine con abitualità e
professionalità.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00
(mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma il 6.11.2013
osserva