Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6477 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6477 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
.

1540,41962

GALIANO MAURIZIDIT-TE-6§755,7577
avverso la sentenza n. 114/2008 GIUDICE DI PACE di CATANZARO,
del 07/02/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 22/11/2012

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, per la pregiudiziale ed insuperabile
ragione costituita dal fatto che esso risulta proposto da soggetto non legittimato, tale
dovendosi ritenere la persona offesa, ancorché costituita parte civile, quando non sia
assistita da difensore cassazionista che sottoscriva, assumendone la paternità, l’atto
di gravame; ciò alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
la possibilità, prevista dall’art. 613, comma 1, c.p.p., che la parte provveda
personalmente alla presentazione del ricorso, è da intendersi limitata al solo imputato
e non ad altri soggetti tra i quali, in particolare, la persona offesa (in tal senso, per
tutte, Cass. S.U. 16 dicembre 1998— 19 gennaio 1999 n. 24, Messina ed altro, RV
212077); principio, questo, al quale, secondo una parte della giurisprudenza (Cass.
111,22 giugno —26 settembre 2011 n. 34779, T., RV 251246; Cass. VI, 4 giugno — I
settembre 2010 n. 32563, Egiziano ed altro, RV 248347), può derogarsi solo in
presenza della condizione (inesistente, però, nel caso in esame) che la sottoscrizione
della persona offesa sia autenticata da difensore cassazionista e che sussistano
ulteriori elementi idonei a far ritenere che con l’autentica della firma lo stesso
difensore abbia anche inteso far proprio il contenuto dell’atto (come, ad esempio, nel
caso che quest’ultimo risulti redatto su carta intestata dello studio legale;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in
novembre 2012.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza il giudice di pace di Catanzaro mandò assolto
FOLINO Salvatore dal reato di percosse in danno di GALIANO Maurizio;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma esclusiva, il GALIANO, costituitosi parte civile nel corso del giudizio di
merito;

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