Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6477 del 13/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6477 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Lippolis Pietro, n. a Santeramo in Colle (BA), il 25/10/1980
Lippolis Angelo, n. a Santeramo in Colle (BA), il 5/07/1971

avverso la sentenza del 13/12/2010 della Corte di Appello di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Orsi, che ha
concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1

Data Udienza: 13/11/2015

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza emessa dal
Tribunale di Bari in composizione monocratica — sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti – il
3/02/2010, con cui i ricorrenti erano stati condannati a pena di giustizia per il delitto di cui agli artt.
110, 624, 625 c.p., così modificata l’originaria imputazione per il delitto di cui all’art. 648 c.p. — per
essersi impossessati di vari attrezzi agricoli e da giardino, sottraendoli dalle abitazioni di Isdraele
Romano Isacco e di Gasparre Giuseppe, al cui interno si erano introdotti -, nonché, il solo Lippolis
Angelo, anche per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., c.p., 23 1. 110/75, 648 c.p. — per aver acquistato o

Diana cal. 4,5 con matricola abrasa; in Santeramo al Colle tra il 3 ed il 15/04/20103.
2. Con ricorso presentato personalmente il Lippolis Pietro deduce: 1) l’omessa pronuncia sulla
concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza; 2) l’omessa
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in ordine all’esame del Lippolis Vito Modesto. Rileva
altresì che, nelle more, è intervenuta la prescrizione del reato.
Con ricorso presentato personalmente il Lippolis Angelo deduce: 1) l’omessa pronuncia sulla
concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza; 2) l’omessa
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in ordine all’esame del Lippolis Vito Modesto; 3)
l’omessa valutazione di circostanze tali da consentire di addivenire all’assoluzione del ricorrente in
ordine al delitto di ricettazione, essendo le armi nella disponibilità del di lui padre; 4) l’omessa
valutazione della sussistenza dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cpv., c.p., data la scarsa
potenzialità offensiva dell’arma. Rileva altresì che, nelle more, è intervenuta la prescrizione del
reato di cui all’art. 231. 110/1975.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.
1.In ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche la Corte territoriale ha rilevato
come il primo giudice avesse concesso le predette circostanze al fine di adeguare l’entità della pena
alla gravità dei fatti commessi, con conseguente preclusione della formulazione di un giudizio di
prevalenza. Ha poi osservato come la pena irrogata fosse, in ogni caso, equa alla stregua di tutti i
criteri di cui all’art. 133 c.p., specificamente enumerati, valutando come il primo giudice avesse già

2

comunque ricevuto al fine di trarne profitto e, quindi, detenuto, un fucile ad aria compressa marca

operato una benevola quantificazione della pena, ulteriormente adeguandola con il ricorso alla
concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Detta motivazione appare congrua ed adeguata, oltre che immune da vizi logici, esaustiva sotto il
profilo della indicazione dei criteri, non essendo certamente richiesta una motivazione specifica in
relazione a ciascuno dei criteri individuati dall’art. 133 c.p., avendo la Corte territoriale dato atto
non solo di averli valutati tutti ai fini dalla determinazione della pena, ma di aver altresì considerato

pena, ritenendo quindi che tale esigenza fosse stata assolta dal giudizio di comparazione di cui
all’art. 69 c.p.
Il motivo appare quindi generico e, pertanto, inammissibile, limitandosi ad una elencazione di
alcune sentenze di legittimità concernenti la valutazione delle circostanze ex art. 62 bis, c.p., senza
alcuno specifico argomento critico alla sentenza impugnata.
2. Quanto alla omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale finalizzata all’esame del Lippolis
Vito Modesto, la Corte ha osservato come l’arma fosse stata rinvenuta nel possesso del Lippolis
Angelo, per cui il reato risultava già accertato al di là di ogni ragionevole dubbio.
Indiscutibilmente, vertendosi nel caso di specie in materia di detenzione di arma, la disponibilità
della stessa da parte del ricorrente appare elemento sicuramente concludente ai fini della sussistenza
del reato, per cui sicuramente ineccepibile appare la motivazione della Corte territoriale che ha
ritenuto superfluo ogni ulteriore accertamento.
Il motivo, quindi, appare del tutto generico, non individuando alcun argomento critico contro il
provvedimento impugnato, e, come tale, inammissibile.
3. Quanto alla circostanza che l’arma fosse o meno dotata di potenzialità offensiva, ai fini della
concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 648 cpv., c.p., si tratta palesemente di una
valutazione in fatto, come tale inammissibile in sede di giudizio di legittimità.
Ne discende, pertanto, l’inammissibilità di entrambi i ricorsi, con condanna di ciascun ricorrente, ex
art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
3

che la concessione delle circostanze attenuanti generiche era sta funzionale all’adeguamento della

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 13/11/2015
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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