Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6476 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6476 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ORFEO VINCENZA N. IL 22/10/1949
2) ORFEO MARIA N. IL 07/01/1947
3) ORFEO CARMELA N. IL 18/10/1954
avverso la sentenza n. 917/2011 TRIBUNALE di NOLA, del
25/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 22/11/2012

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza
assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad escludere ogni violazione di
legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di
quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di specie)
specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati
nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette
condizioni fosse mancante (ved. in proposito, fra le altre: Cass. IV, 11 maggio — 7
luglio 1992 n. 7768, Longo, RV 191238; Cass. III, 19 aprile — 1 giugno 2000 n. 1693,
Petruzzelli, RV 216583; Cass. II, 21 maggio — 30 giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV
225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG c. Koumya, RV 234824;
Cass. I, 10 gennaio —6 febbraio 2007 n. 4688, Brendolin, RV 236622);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento per ciascuna ricorrente;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascuna ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro
millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così decis
m, il 22 novembre 2012.

RILEVA’TO1/41N FATTO.:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata,
per quanto qui d’interesse, a ORFEO Vincenza, ORFEO Maria e ORFEO Carmela„
per il reato di rissa aggravata, la pena concordata con la pubblica accusa nella misura
di mesi due e giorni venti di reclusione per ciascuna;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la comune difesa
delle imputate, denunciando violazione di legge e difetto di motivazione circa la
mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.;

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