Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6476 del 06/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6476 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RRUSTEMI AGRON N. IL 22/05/1975
avverso la sentenza n. 4379/2012 GIP TRIBUNALE di MODENA, del
28/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 06/11/2013
Osserva
Ricorre per cassazione rustemi Agron avverso la sentenza emessa in data 28.2.2013 ai
sensi dell’art. 444 c.p.p. dal G.i.p. del Tribunale di Modena con la quale veniva applicata al
predetto la pena concordata di anni due di reclusione ed C 2.000,00 di multa per il delitto di
cui all’art. 73 comma 5 0 dPR 309/1990.
Deduce il vizio motivazionale in relazione all’art. 129 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non
consentiti nella presente sede di legittimità.
10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e
deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, come nel caso
di specie, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza
dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali
circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della
sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e
di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma
dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel
caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso
contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata
compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia
di proscioglimento ai sensi della disposizione citata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6.11.2013
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un., n.