Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6475 del 22/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6475 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
X
BOCCHIOLA FABIO CARLO MARCELLO N. IL 05/02/1964
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a•
e
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avverso il decreto n. 3814/2010 GIP TRIBUNALE di COSENZA, del
26/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUSOLINO;
Data Udienza: 22/11/2012
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto le proposte censure attengono
soltanto al contenuto dell’ordinanza impugnata, ritenuto sotto vari profili censurabile,
ignorando del tutto il noto e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui,
nel caso di ordinanza di archiviazione pronunciata (come nel caso in esame) all’esito
di procedura camerale partecipata, il ricorso per cassazione, in forza del combinato
disposto di cui agli artt. 410, comma 3, 409, comma 6, e 127, comma 5, c.p.p., è
ammesso soltanto per violazione del contraddittorio (in tal senso: Cass. S.U. 9 giugno
— 3 luglio 1995 n. 24, Bianchi, RV 201381; Cass. V, 21 ottobre — 15 novembre 1999
n. 5052, Andreucci, RV 215629; Cass. VI, 5 dicembre 2002- 9 gennaio 2003 n. 436,
Mione, RV 223329; Cass. I, 7 febbraio — 14 marzo 2006 n. 8842, p.o. in proc.
Laurino ed altri, RV 233582; Cass. I, 3 febbraio —9 marzo 2010 n. 9440, p.o. in proc.
Di Vincenzo ed altri, RV 246779);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in
novembre 2012.
RILEVATO IN FATTO:
– che ‘tori l’impugnata ordirianza, all’esito di procedura camerale partecipata, fu
accolta la richiesta di archiviazione degli atti del procedimento instaurato a carico di
Tripodi Michelangelo su denuncia —querela di BOCCHIOLA Fabio Carlo Marcello;
– che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del
proprio difensore, il 130CCHIOLA, denunciando vizio di motivazione in ordine alle
ragioni poste a base del provvedimento;