Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6475 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6475 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MATI MARSEL N. IL 04/03/1991
avverso la sentenza n. 2263/2012 GIP TRIBUNALE di MACERATA,
del 21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 06/11/2013

Osserva

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Mati Marsel avverso la sentenza emessa in
data 21.11.2011 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal G.i.p. del Tribunale di Macerata con la quale
veniva applicata al predetto la pena concordata di anni quattro di reclusione ed C 18.000,00
di multa con interdizione dai pp.uu. per anni 5 per il delitto di cui all’art. 73 comma 1 e 1 bis
dPR 309/1990 (detenzione illegale e comunque ai fini di spaccio di 531 grammi di sostanza
stupefacente del tipo cocaina).
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla qualità e quantità della

129 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non
consentiti nella presente sede di legittimità.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un., n.
10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e
deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, come nel caso
di specie, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza
dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali
circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della
sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e
di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma
dell’articolo 129 c.p.p.).
Non può, invece, l’imputato che abbia consentito all’applicazione della pena, rimettere in
discussione gli altri profili oggettivi o soggettivi della responsabilità e non può, in particolare,
proporre in sede di legittimità eccezioni o censure attinenti al merito nè recriminare sulla
qualificazione giuridica del fatto e la ricorrenza delle circostanze o la congruità della pena a
meno che si tratti di statuizioni palesemente illegittime: evenienza questa che, nel caso di
specie, è senz’altro da escludere.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6.11.2013

sostanza stupefacente con la conseguente compromissione della valutazione ai sensi dell’art.

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