Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6474 del 22/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6474 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROVITO PAOLO N. IL 20/09/1974 114
A) CARUSO ROSANNA N. IL 21/08/1974 ,•..e
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avverso il decreto n. 6184/2011 GIP TRIBUNALE di COSENZA, del
08/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Data Udienza: 22/11/2012
,
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto le proposte censure attengono
soltanto al contenuto dell’ordinanza impugnata, ritenuto sotto vari profili censurabile,
ignorando del tutto il noto e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui,
nel caso di ordinanza di archiviazione pronunciata (come nel caso in esame) all’esito
di procedura camerale partecipata, il ricorso per cassazione, in forza del combinato
disposto di cui agli artt. 410, comma 3, 409, comma 6, e 127, comma 5, c.p.p., è
ammesso soltanto per violazione del contraddittorio (in tal senso: Cass. S.U. 9 giugno
— 3 luglio 1995 n. 24, Bianchi, RV 201381; Cass. V, 21 ottobre — 15 novembre 1999
n. 5052, Andreucci, RV 215629; Cass. VI, 5 dicembre 2002- 9 gennaio 2003 n. 436,
Mione, RV 223329; Cass. I, 7 febbraio — 14 marzo 2006 n. 8842, p.o. in proc.
Laurino ed altri, RV 233582; Cass. I, 3 febbraio — 9 marzo 2010 n. 9440, p.o. in proc.
Di Vincenzo ed altri, RV 246779);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in
il 2 novembre 2012.
RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata ordinanza, all’esito di procedura camerale partecipata, fu
accolta la richiesta di archiviazione degli atti del procedimento instaurato a carico di
Rovito Paolo su denuncia —querela di CARUSO Rosanna;
– che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del
proprio difensore, la CARUSO, denunciando violazione dell’art. 606, lett. b), d) ed
e), c.p.p.,