Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6474 del 06/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6474 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KOLA VALENTIN N. IL 31/08/1977
avverso la sentenza n. 586/2011 TRIBUNALE di PERUGIA, del
06/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 06/11/2013
Osserva
Propone impugnazione (erroneamente denominata appello e diretta alla Corte di
Appello di Perugia che correttamente qui la trasmetteva con ordinanza dell’1.2.2013,
ai sensi degli artt. 568, ultimo comma e 593 ultimo comma c.p.p.), il difensore di
fiducia di Kola Valentin avverso la sentenza emessa in data 6.2.2012 dal Giudice
monocratico del Tribunale di Perugia con cui il predetto veniva riconosciuto colpevole
del reato di cui all’art. 116 comma 13° C.d.S. e condannato alla pena di C 5.000,00
di ammenda.
Il ricorso è inammissibile, essendo stato redatto e firmato esclusivamente dall’avv.
Simona Garone del Foro di Perugia, che non risulta iscritta nell’albo speciale dei
patrocinanti in cassazione (art. 613, 1° comma c.p.p.).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo
determinare in Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6.11.2013
Deduce l’insussistenza del reato contestato.