Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6473 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6473 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALLOTTA DAVIDE N. IL 16/07/1976
etif)

avverso la sentenza n. 5165/2009 TRIBUNALE di TARANTO, del
29/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 06/11/2013

Osserva
Ricorre per cassazione Pallotta Davide avverso la sentenza emessa in data 29.6.2012 ai
sensi dell’art. 444 c.p.p. dal G.i.p. del Tribunale di Taranto con la quale veniva applicata al
predetto la pena concordata e condizionalmente sospesa di mesi due e giorni venti di
arresto ed C 1.334,00 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva con quella
pecuniaria di C 3.040,00 di ammenda e revoca della patente di guida, per il reato di cui all’art.
186 comma 2 lett. e) e 2 bis C.d.S.

pena.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi aspecifici e manifestamente infondati.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un., n.
10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e
deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, come nel caso
di specie, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza
dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di
eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità
della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa
subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
Non può l’imputato che abbia consentito all’applicazione della pena, rimettere in discussione
gli altri profili oggettivi o soggettivi della responsabilità e non può, in particolare, proporre in
sede di legittimità eccezioni o censure attinenti al merito nè recriminare sulla qualificazione
giuridica del fatto e la ricorrenza delle circostanze o la congruità della pena o mancata
concessione di benefici non pattuiti a meno che si tratti di statuizioni palesemente
illegittime: evenienza questa che, nel caso di specie, è senz’altro da escludere, non
risultando che il beneficio della sospensione condizionale sia stato inserito nel patto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6.11.2013

Deduce la mancanza ed illogicità della motivazione e l’illogiciità nella determinazione della

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