Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6472 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6472 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PIPOLO GIUSEPPINA N. IL 03/05/1972
avverso la sentenza n. 2561/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
16/12/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 22/11/2012

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza la corte d’appello di Napoli, giudicando in sede di
rinvio sull’appello proposto da PIPOLO Giuseppina avverso la sentenza con la quale
costei era stata condannata alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 800 di
multa per il reato di concorso in estorsione pluriaggravata e per quelli, connessi,
previsti dalla legge sulle armi, escluse la sussistenza della contestata aggravante di
cui all’art. 7 della legge n. 203/1991 e, per l’effetto, ridusse la pena ad anni tre di
reclusione ed euro 600 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputata denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
mancata derubricazione del reato in quello di favoreggiamento personale;
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, atteso che, per un verso, la corte
territoriale, a sostegno della ritenuta insussistenza delle condizioni per la richiesta
derubricazione, si è correttamente richiamata, nell’essenziale, al testuale tenore
dell’art. 378 c.p., secondo il quale il favoreggiamento personale (al pari, del resto, di
quello reale, quale previsto dall’art. 379 c.p.), può configurarsi solo in presenza della
condizione (nella specie ritenuta insussistente) che non vi sia stato concorso nel reato
presupposto; per altro verso la proposta doglianza si esaurisce, in sostanza, nel
richiamo al precedente costituito da Cass. VI, 8 ottobre 1998— 21 gennaio 1999 n.
778, Buchignani, RV 212286, da riguardarsi però come del tutto inconferente,
risultando in esso affermato soltanto che: “Per integrare la condotta materiale del
reato di favoreggiamento reale, previsto dall’art. 379 cod. pen., e’ sufficiente il
semplice aiuto all’autore di un reato finalizzato da parte di costui al
conseguimento dell’utilita’ illecita, indipendentemente dal fatto che il favoreggiato
riesca effettivamente a conseguire il prodotto, il profitto o il prezzo del reato”;
principio, questo, che, come appare evidente, non ha nulla a che vedere con quello al
quale si è richiamata, nella specie, la corte d’appello, non mettendosi in esso
minimamente in discussione (né, d’altra parte, si vede come sarebbe stato possibile il
contrario, in presenza del chiaro ed ineludibile dettato normativo), che non possa
comunque parlarsi di favoreggiamento, né personale né reale, quando vi sia stato
concorso, in qualsiasi forma e di qualsiasi entità, nel reato presupposto;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deci
m , il 22 novembre 2012.

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