Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6472 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6472 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LATIFAJ JULJAN N. IL 08/11/1982
LATIFAJ KLAJDI N. IL 10/09/1986
avverso la sentenza n. 8990/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
18/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 06/11/2013

Osserva
Ricorrono per cassazione Latifaj Julian e Latifaj Klajdi tramite il comune difensore di fiducia
avverso la sentenza emessa in data 18.12.2012 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal G.i.p. del
Tribunale di Milano con la quale veniva applicata ai predetti la pena concordata di anni
quattro di reclusione ed € 12.000,00 di multa ciascuno per il reato di cui agli artt. 110 c.p.
e 73 comma 1 dPR 309/1990 (detenzione di g. 1.100 lordi di cocaina).
Nell’interesse del primo si deduce la violazione di legge in relazione all’omessa verifica
della correttezza della qualificazione giuridica dell’imputazione con inquadramento del fatto

violazione di legge in ordine all’art. 129 c.p.p..
I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti in questa sede e
manifestamente infondati.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un., n.
10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e
deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, come nel
caso di specie, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto,
l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della
pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della
richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel
caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la
possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata
compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una
pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione citata.
Inoltre, non può l’imputato che abbia consentito all’applicazione della pena, rimettere in
discussione gli altri profili oggettivi o soggettivi della responsabilità e non può, in
particolare, proporre in sede di legittimità eccezioni o censure attinenti al merito nè
recriminare sulla qualificazione giuridica del fatto e la ricorrenza delle circostanze (come
quella di cui al V coma dell’art. 73 dPR 309/1990, peraltro del tutto insussistente) o la
congruità della pena oynancata concessione di benefici non pattuiti a meno che si tratti di
statuizioni palesemente illegittime: evenienza questa che, nel caso di specie, è senz’altro
da escludere.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene

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nel V comma dell’art. 73 dPR 309/1990, mentre nell’interesse del primo si deduce la

equo liquidare in € 1.500,00 per ciascuno, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa
delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 6.11.2013

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