Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6470 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6470 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NORDI MANUEL N. IL 02/01/1982
avverso la sentenza n. 469/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
24/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 06/11/2013

5340/2013
Motivi della decisione

Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l’ imputato lamentando la
inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità per
quanto riguarda l’alcoltest; secondo il ricorrente mancavano i presupposti
perché procedesse al test un agente di pg e non un ufficiale, non sussistendo
la particolare necessità ed urgenza presupposta dall’art. 113 delle disp. att. Al
cpp né il pericolo di alterazione, modifica o dispersione delle cose, tracce o
luoghi di cui all’art. 354..
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati.
Non può dubitarsi della sussistenza del contestato presupposto di necessità ed
urgenza, atteso che gli effetti dell’assunzione di alcool vanno via via scemando
col passare del tempo per cui è necessario procedere tempestivamente
all’effettuazione del test; la circostanza che il Nordi non presentasse elementi
sintomatici è del tutto irrilevante avendo già la Corte di appello chiarito che lo
stesso Nordi aveva dichiarato di aver bevuto poco prima una birra.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso fa seguito l’onere delle spese
del procedimento nonché del versamento di una somma in favore delle cassa
delle ammende che, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n.186
del 2000, stimasi equo fissare in 1000,00 euro.
p.q.m.
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento di 1000,00 euro in favore
delle cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6.11.2013

La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale
riforma della sentenza di primo grado, concedeva a Nordi Manuel le attenuanti
generiche e riduceva la pena inlfitta per il reato di guida in stato di ebbrezza
disponendo altresì la confisca del veicolo di proprietà dell’imputato.

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