Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 647 del 09/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 647 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: FILIPPINI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VIOLANTE CIRO nato il 30/01/1978 a NAPOLI

avverso la sentenza del 31/03/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

Data Udienza: 09/01/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
ritenuto che La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 31/03/2015, confermava la
condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 14/06/2012,
nei confronti di VIOLANTE CIRO, Riccio Natalia e Silvestri Giuseppina in relazione ai reati agli stessi
rispettivamente contestati;
Decidendo a seguito dello stralcio della posizione del Violante nel procedimento n. 47918\2015 RG
di questa Corte dovuto all’omissione di ogni pronuncia nei suoi confronti con la sentenza in data
6.12.2016 n. 23390\2016 emessa soltanto nei confronti delle coimputate Riccio Natalia e Silvestri
Giuseppina;
motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle
attenuanti generiche nella massima estensione.
Ritenuto che il motivo è inammissibile; ritenuto, infatti, che la mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che,
pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche
considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di
merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma
è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo
disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv.
249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spesi processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n.
186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 09/01/2018

Il P sidente
ANM
IO PRESTIPINO

Ritenuto, quanto al ricorso per cassazione proposto dal Violante Ciro, che viene dedotto il seguente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA