Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6469 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6469 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CORRADINI LUIGI N. IL 10/04/1943
avverso la sentenza n. 4/2011 TRIBUNALE di MANTOVA, del
27/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 22/11/2012

Corradini Luigi ricorre avverso la sentenza 27.10.11 del Tribunale di Mantova che ha confermato
quella, in data, 20.7.09, del locale giudice di pace con la quale è stato condannato, concesse
attenuanti generiche, alla pena di € 400,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della
costituita parte civile, per il reato di cui all’art.582 c.p.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

quando il fatto è di ‘particolare tenuità’ non è giustificato l’esercizio dell’azione penale – , per avere
il giudice di appello erroneamente ritenuto che la pronuncia di esclusione della responsabilità sia
condizionata al consenso, manifestato in forma espressa, dell’imputato e della p.o.
Dalla pronuncia della Corte costituzionale n.63/07 discendeva invece che la manifestazione di
volontà è necessaria non già al fine di permettere la dichiarazione di non particolare tenuità del
fatto, quanto al fine di impedirla, per cui la formulazione di uno specifico motivo di gravame
avrebbe dovuto indurre il tribunale a sollecitare l’eventuale opposizione della parte civile, il cui
silenzio prestato nel dibattimento di secondo grado non poteva essere valorizzato come
manifestazione oppositiva.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente
infondato.
Con il secondo motivo di appello, l’imputato ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità
dell’azione penale per la particolare tenuità del fatto .
Sul punto, il giudice di primo grado ha ineccepibilmente osservato che la richiesta di applicazione
dell’art.34 del citato d.lgs. doveva essere disattesa per l’evidente dissenso manifestato al riguardo in
concreto dalla parte lesa, Mazzi Paolo, in considerazione del comportamento processuale tenuto e
delle dichiarazioni dallo stesso rilasciate nel corso del tentativo di conciliazione.

comma 1, lett.b) c.p.p., in relazione all’art.34, comma 3, del d.lgs. n.274/2000 – il quale prevede che

Orbene, tale motivazione non è stata oggetto di censura da parte della difesa dell’imputato, che ha
reiterato, con l’atto di appello, la richiesta di improcedibilità senza tenere conto delle ragioni
processuali ostative evidenziate dal primo giudice, per cui a nulla rileva, per inferirne la violazione
dedotta, che il tribunale abbia impropriamente fatto riferimento, nel respingere il relativo motivo,
alla mancanza della necessaria concorde volontà delle parti al riguardo, dal momento che sulla

era già formato il giudicato, l’atto di appello avendo riguardato soltanto il contenuto della citata
norma, con specifico riferimento al concetto di ‘speciale tenuità’ del fatto.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di

e 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 22 novembre 2012
IL CONSIGL RE este ore

IL PRESIDENTE
(■-

assenza delle condizioni di applicabilità dell’art.34 cit., per le ragioni esposte dal primo giudice, si

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