Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6468 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6468 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) IAQUINTA SANTO N. IL 09/12/1972
avverso la sentenza n. 6094/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
27/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 22/11/2012

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, pur potendosi ritenere
opinabili le ragioni sulla base delle quali la corte territoriale, in adesione alla
conclusione cui, sul punto, era già pervenuto il tribunale, ha ritenuto che non
sussistessero le condizioni per il riconoscimento delle attenuanti generiche (in
particolare ponendo in luce, con dovizia di argomentazioni, l’asserita gravità, ad onta
delle sua relativamente breve durata, della condotta persecutoria posta in essere
dall’imputato e la ritenuta assenza di elementi realmente dimostrativi di un
atteggiamento di concreta resipiscenza), ciò non può evidentemente valere,
trattandosi di materia nella quale è particolarmente ampio il margine di
discrezionalità riservato al giudice di merito, con correlativo restringimento degli
spazi entro i quali può esercitarsi il sindacato di legittimità, a trasformare in validi
motivi di censura quelli che, in buona sostanza, (come si verifica nel caso in esame)
altro non sono se non tentativi di contrapporre diverse e asseritamente migliori
valutazioni di merito a quelle, di per sé non carenti, contraddittorie o manifestamente
illogiche, che risultano espresse nella sentenza impugnata;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così decis
a, il 22 novembre 2012.

RILEVATO IN FATTO:’
,
– che con’rimpugnata sentenza la corte d’appello di Torino, nel confermare il
giudizio di penale responsabilità di IAQUINTA Santo in ordine ai reati di atti
persecutori, lesioni personali, percosse e porto ingiustificato di strumento atto ad
offendere, uniti per continuazione, ridusse tuttavia la pena inflitta dal giudice di
primo grado da anni due e mesi sei di reclusione ad anni due di reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;

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