Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6467 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6467 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) HADAJ KAMBER N. IL 27/06/1984
avverso la sentenza n. 229/2012 TRIBUNALE di VERONA, del
02/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 22/11/2012

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo al primo motivo, vale richiamare il noto e consolidato orientamento
giurisprudenziale (del tutto ignorato, però, nell’atto di gravame) secondo cui, nel
procedimento previsto dall’art. 444 c.p.p., il beneficio della sospensione condizionale
della pena non può essere concesso d’ufficio dal giudice ma deve formale oggetto di
accordo fra le parti (in tal senso, fra le altre: Cass. IV, 6 dicembre 1995 — 3 gennaio
1996 n. 4030, Merlo, RV 203310; Cass. VI, 9 giugno — 18 luglio 1997 n. 7109,
Lauretta ed altri, RV 208236; Cass. V, 23 giugno —5 ottobre 1998 n. 4121, Pellino,
RV 211506; Cass. V, 23 giugno — 5 ottobre 1998 n. 4124, Foti, RV 211508; Cass. IV,
21-31 ottobre 2008 n. 40950, Ciogli, RV 241371);
b) con riguardo al secondo motivo, il solo fatto che non siano specificamente
indicati i criteri sulla base dei quali è stata effettuata la liquidazione delle spese in
favore della parte civile non può, di per sé, trattandosi di somma contenuta in limiti
assai modesti e tali, quindi, da far ragionevolmente escludere che essa ecceda i limiti
di legge, costituire valido motivo di censura;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
Così deciin o a, il 22 novembre 2012.

RILEVATO IN FATTO: •
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a tale 1-10DAJ Kamber, per i reati di tentato sequestro di persona, violenza privata e
percosse, uniti per continuazione, in danno di Mocanasu Mirabela, la pena concordata
con la pubblica accusa nella misura di anni uno di reclusione, con condanna
dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro
870, 00, più accessori come per legge;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, denunciando:
1) ingiustificatezza della mancata concessione della sospensione condizionale della
pena, pur in assenza di esplicito accordo fra le parti che la prevedesse;
2) mancata specificazione dei criteri adottati per le liquidazione delle spese in favore
della parte civile;

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