Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6466 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6466 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIARAMITARO NICOLA N. IL 22/12/1987
avverso la sentenza n. 536/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
06/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 06/11/2013

2133/2013

L’imputato Ciaramitaro Nicola ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di
appello di Bari che, esclusa la responsabilità per il reato di cui al capo C), ha
rideterminato la pena per i restanti reati di cui ai capi A) e B) , art. 73, co.5, dPR 309/90.
Deduce difetto di motivazione in ordine al ritenuto concorso, del quale mancavano
sufficienti elementi dimostrativi, e al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile.
Deve ricordarsi che ai sensi dell’art. 606 lett. e) cpp i vizi della motivazione (anche il
travisamento dei fatti deducibile sotto questo profilo) devono risultare “dal testo del
provvedimento impugnato”, mentre non possono derivare da un controllo della Corte di
Cassazione sulla interpretazione e valutazione delle prove, che è compito del giudice di
merito. Anche a seguito delle modifiche introdotte all’ 606, comma primo, lett. e) cod.
proc. pen. dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, il ricorso non può riguardare la verifica
della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata
alle acquisizioni processuali e non è consentito sollecitare alla Cassazione una rilettura
degli elementi di fatto, atteso che tale valutazione è riservata in via esclusiva al giudice
del merito.
Nella specie, nel formulare le proprie censure il ricorrente trascura di considerare che
per il capo A) la responsabilità è stata ritenuta essendo il comportamento del prevenuto
(di cessione della droga) caduto sotto la diretta osservazione degli agenti; e che per il
capo B) il ruolo di concorrente è stato logicamente desunto dalla ripetitività del
comportamento posto in essere di accompagnamento del D’Ambruoso nell’attività di
cessione.
Quanto alla pena le generiche censure del ricorrente, che si duole che il giudice non abbia
determinato la pena nel minimo e non abbia sufficientemente indicato le ragioni della sua
scelta, sono inammissibili atteso che la motivazione è necessaria nei soli limiti atti a far
emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento della
pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo; ciò che nella
specie è avvenuto avendo il giudice motivato sulla base della gravità del fatto in
contestazione e dei plurimi precedenti.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma il 6.11.2013

osserva

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