Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6464 del 14/10/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6464 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

ADUNBI Sannson Ayobanni, nato in Nigeria i107/12/1972

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 5 febbraio 2015
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Antonio Bruno;
sentito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Gioacchino Izzo, che ha
chiesto l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano confermava
la sentenza del 14 maggio 2014, con la quale il Tribunale di Monza aveva dichiarato
Adunbi Samson Ayobami colpevole del reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.
sub a) perché contraffaceva il permesso internazionale di guida apparentemente
emesso dalla competente autorità nigeriana con n. 0045950, apponendo i propri
dati anagrafici e la propria fotografia; e del reato di cui agli artt. 116 e 13 d.lgs. n.

Data Udienza: 14/10/2015

285/92 sub b), perché conduceva il veicolo

senza aver conseguito la patente di

guida; e, per l’effetto, ritenuta la continuazione, l’aveva condannato alla pena di
mesi sei di reclusione ed C 1000 di ammenda.

2. Avverso l’anzidetta pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.
Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente lamenta di non essere stato
messo nelle condizioni di partecipare al processo. In particolare, egli era detenuto

emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona il 31 ottobre 2013.
Né durante la carcerazione né successivamente all’avvenuta scarcerazione esso
istante aveva mai ricevuto la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, che si era
celebrata dinanzi alla Corte d’appello di Milano il 5 febbraio 2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Ed invero, dall’esame dell’incartamento processuale, consentito dal tipo di doglianza
proposta, risulta che la notifica dell’avviso di udienza è stato ritualmente notificato,
a mente dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., al difensore presso il suo studio,
dopo che la notifica era stata inutilmente tentata presso il domicilio che l’imputato
aveva l’obbligo di eleggere all’atto della sua scarcerazione, a mente dello stesso art.
161, comma 3 del codice di rito.

2.

Il

ricorso, pertanto, è inammissibile ed alla relativa declaratoria

conseguono le statuizioni dettate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 14/10/2015

dal 30 maggio 2012 fino al 14 ottobre 2014, in esecuzione di ordine di carcerazione

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